Via di Furbara Sasso, multe in assenza di segnaletica?

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Multe nulle senza segnaletica oppure se la postazione non è ben visibile. 

Parliamo della segnalazione di autovelox, tutor e telelaser, poiché molto spesso, proprio il mancato rispetto delle regole in materia di segnalazione è motivo per contestare le multe per eccesso di velocità.

É il caso di Carlo che sabato scorso è stato multato per aver superato i limiti di velocità su via di Furbara, nel comune di Cerveteri.  La velocità rilevata è 58 chilometri orari a fronte di? “Nessun cartello di limite velocità in tutto il tratto di strada” – racconta l’automobilista – che dichiara di aver percorso l’intero tratto più volte proprio per essere certo dell’assenza di segnalaetica. Prosegue nel racconto – “Transitavo su via di Furbara quando all’improvviso, semi nascosta dal secchione della spazzatura, vedo la macchina dei vigli urbani con un bel cartello Autovelox poggiato sulla vettura. Mi sono dunque fermato chiedendo se mi avessero multato. Hanno risposto di si – procedevo a 58 chilometri orari – lungo una via dove il limite è di 50. A quel punto ho contestato il fatto che non c’era nessun cartello che riportasse il limite di velocità. Non è servito a nulla. Lo racconto per avvisare gli altri automobilisti e far sapere che elevare una multa per eccesso di velocità non è regolare in assenza di segnaletica. Non solo, è normale NON segnalare la presenza di un autovelox o di postazioni di controllo temporanee, cioè quelle che possono essere rimosse al termine delle operazioni di rilevazione della velocità? Mi chiedo”.

A fronte di quanto sostenuto il signor Carlo ha prodotto un filmato mentre percorreva la via.

Altra storia secondo gli operatori presenti, secondo i quali il cartello con limite a 50 è presente lungo la via e ben visibili.

Limiti di velocità –  Articolo 142 del codice della strada 

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita’ massima non puo’ superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

Un altro aspetto, motivo di contestazione da parte dell’automobilista, è la modalità. Ovvero “non è regolare l’essere poco visibili, e non presegnalare la presenza di rilevatori di velocità. Il cartello appoggiato alla vettura è inutile”. continua Carlo.

Sull’obbligatorietà della presegnalazione anche per i telelaser è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1132 del 14 gennaio 2022, con la quale ha precisato che l’obbligo della preventiva segnalazione deve considerarsi valido per tutti i dispositivi di rilevazione della velocità “nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia”. Qui l’articolo completo.

Quanto alla tipologia della segnalazione le postazioni mobili devono essere presegnalate con segnali temporanei che, per caratteristiche, siano simili a quelli permanenti. Per quanto riguarda le rilevazioni effettuate con dispositivi installati a bordo dei veicoli, cioè con i dispositivi cosiddetti scout speed – secondo il citato Decreto Ministeriale n. 282/2017 – non è previsto alcun obbligo di presegnalazione della rilevazione di velocità.Va rilevato che dalla pubblicazione del Decreto diversi Giudici si stanno pronunciando in senso opposto, affermando la necessità della presegnalazione anche in caso di rilevazione attraverso i dispositivi come lo Scout Speed.

Le postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili, oltre ad essere presegnalate devono essere visibili. Queste previsioni sono dirette ad impedire o comunque limitare le rilevazioni effettuate con autovelox non segnalati o nascosti nelle auto degli accertatori. l’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada nel prevedere che la postazione di controllo sia ben visibile richiede anche la “necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento , con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito”. Il decreto prevede che possano essere utilizzati segnali con immagini delle forze dell’ordine in uniforme o parti di essa o comunque immagini che possano essere comprese da tutti.

Tornando al Comune di Cerveteri, maggiori controlli sul territorio sono stati richiesti dagli stessi cittadini – a fronte dei tanti incidenti avvenuti nell’ultimo periodo – posto che la sicurezza stradale viaggia di pari passo con il rispetto dei limiti della velocità, non si è chiesto di giocare a nasconsino! La Polizia in strada è ben voluta quale deterrente non con azione punitiva.