«USCIRE IN ZONA ROSSA NON È REATO»

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uscire non è reato

TOTALE ILLICEITÀ DI GRAN PARTE DELLE RESTRIZIONI SECONDO SENTENZE CIVILI E PENALI. PROSCIOLTA UNA COPPIA CHE IN PIENO LOCKDOWN ERA USCITA DI CASA DICHIARANDO UNA RAGIONE RISULTATA FASULLA.

La sicurezza in cambio di quote di libertà è la grande illusione dell’era pandemica: di fatto stiamo perdendo sia l’una che l’altra. Quello che è accaduto e quello che sta accadendo, nell’indifferenza di molti, con il plauso di una nutrita maggioranza, un giorno forse sarà condannato. Nel frattempo stanno uscendo, uno dietro l’altra, diverse sentenze civili e penali sulla totale illiceità di gran parte delle restrizioni messe in atto con l’alibi dell’emergenza sanitaria. Ne citiamo alcune attraverso un breve excursus fatto dall’avvocato Elena Dragagna sulla sua pagina fb:

– A luglio scorso, un coraggioso (o forse solo onesto) Giudice di Pace di Frosinone (sentenza n. 516/2020) annullava una sanzione elevata sulla base del DPCM del 9/3/2020. Tra le altre cose, il Giudice rilevava che il DPCM aveva espressamente vietato ai cittadini di uscire da casa se non per poche e limitate eccezioni, introducendo così un vero e proprio “obbligo di permanenza domiciliare” di fatto esistente, nel nostro sistema giuridico, solo come sanzione penale restrittiva della libertà personale.
Il Giudice rilevava che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della Costituzione italiana, la limitazione della libertà personale può essere prevista nei casi e modi previsti dalla legge (non certo da un dpcm) e su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Sono necessari, nello specifico, entrambi questi elementi. 

– A novembre scorso, il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Roberto Crepaldi del Tribunale di Milano, escludeva la sussistenza del reato ex art. 483 c.p. in caso di autocerficazione covid pacificamente accertata falsa: in breve ed in sostanza, non si può autocertificare (o comunque, se lo si fa e si dichiara il falso non è reato) un evento futuro, un’intenzione. 

– A dicembre scorso, il Tribunale di Roma emetteva un’ordinanza (R.G. 45986/2020) nella quale tra l’altro dava atto del fatto che “non può ritenersi che un DPCM possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo forza e valore di legge” e che, pertanto, ciò comporta “la illegittimità dei DPCM che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali”. 

– Un Giudice di Reggio Emilia ha ulteriormente dato atto che le autocertificazioni false non integrano reato e che, ancora, i dpcm vanno contro la Costituzione». Detto in sintesi un giudice del tribunale di Reggio Emilia ha prosciolto una coppia che in pieno lockdown era uscita di casa “senza valido motivo” ed anzi dichiarando una ragione che è risultata fasulla. I due, fermati dai Carabinieri, avevano esibito un’autocertificazione in cui c’era scritto che la donna doveva fare delle analisi urgenti e l’uomo, un suo amico, la stava accompagnando. I militari dell’Arma hanno accertato che non erano mai stati in ospedale. Così sono stati denunciati entrambi per il reato di falso ideologico in atto pubblico che prevede una pena fino a due anni di reclusione. Ma sono stati assolti «perché il fatto non costituisce reato».

Nelle motivazioni il giudice afferma che il reato non è configurabile in quanto si tratta di un «falso inutile» e, a ben vedere, non ci sarebbe alcun valido divieto di spostamento imposto ai cittadini: anzi, il Dpcm (si trattava del primo Decreto emanato dal premier Conte l’8 marzo 2020) è illegittimo. Secondo la Costituzione – spiega la sentenza – le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad un atto dell’autorità giudiziaria e non possono essere disposte da un atto amministrativo, quale è il Decreto emanato dal presidente del Consiglio. Inoltre, le restrizioni devono essere disposte «nei casi e modi previsti dalla legge» e dunque non con limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come invece si è verificato con «l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini».
Dunque nei Dpcm, per il giudice emiliano, emerge la contrarietà sia all’articolo 13 della Costituzione, che vieta le limitazioni alla libertà personale, sia all’articolo 16 della Carta, che sancisce una libertà di circolazione che l’autorità amministrativa non può colcurare neanche quando si esprime al suo livello massimo di governo, cioè attraverso il presidente del Consiglio dei ministri. E nessun cittadino può essere «costretto a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima».Di conseguenza, il giudice, senza bisogno di ricorrere alla Consulta (non essendo il Dpcm una legge), ha «disapplicato» l’atto amministrativo per illegittimità costituzionalmente rilevante; così, caduta la norma che prescriveva il divieto di spostamento, anche la falsa rappresentazione dei motivi nell’autocertificazione risulta «priva di rilevanza offensiva» e, dunque, scriminata. In sostanza, non c’è nessun obbligo di compilare l’autocertificazione perché il Dpcm che lo prevede è un atto regolamentare che non può contrastare con la norma primaria della Costituzione; così anche chi dichiara il falso non commette alcun reato.«Certo, sono sentenze valevoli solo per i casi specifici» commenta l’avvocato Elena Dragagna. Ed aggiunge: «Rimangono però pronunce importanti, che peraltro dicono quello che chiunque ha studiato legge seriamente diceva già un anno fa. Si tratta invero di concetti (quelli espressi nelle pronunce indicate) che si imparano al primo anno di giurisprudenza. Purtroppo lentamente ma comunque grazie al grande impegno di chi, oltre a condividere questi temi sui social, si è impegnato e si impegna in prima linea per contrastare le illegittimità cui abbiamo (e stiamo ancora assistendo) verrà ripristinata la legalità; chi l’ha violata dovrà risponderne, chi l’ha sostenuta sarà per sempre moralmente responsabile».
Fonti: Trib. Reggio Emilia, sent. n. 54/2021https://www.laleggepertutti.it/475508_covid-uscire-in-zona-rossa-non-e-reato