Pubblica Amministrazione: silenzio amministrativo

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I Tre amici al Bar Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao, nell’ulteriore riunione straordinaria si sono posti alcune sagge domande/interrogativi in merito al c.d. “Silenzio Inadempimento” che nell’ambito dei rapporti da parte del Privato possono a volte intercorrere e concretizzarsi con la Pubblica Amministrazione.

Dalle Fonti Aperte – Google che ringraziamo “sempre” per la mole di puntuali informazioni documentate che fornisce al comune cittadino/contribuente, tant’è che al riguardo sulla delicata tematica, non si possono escludere verosimilmente alcune risposte, tant’è  che al riguardo emerge in giurisprudenza il T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 11509 del 2017, ove risulta essere stato puntualizzato che il rito speciale sul silenzio inadempimento, disciplinato dagli articoli 117 e 31 del Codice del Processo Amministrativo – C.P.A. e successive modificazioni ed integrazioni – ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva invece provvedere.

A tal proposito, per “silenzio amministrativo” si intende, quando emerge l’inerzia patologica della Pubblica Amministrazione che, nell’ambito di un procedimento amministrativo, non provveda e non proceda nel rispetto dei prescritti tempi procedimentali. Inoltre, con il termine “silenzio” si fa anche riferimento a quei rimedi previsti dalla giurisprudenza atti alla rimozione degli effetti negativi della suddetta inerzia.

Esistono diversi tipi di silenzio amministrativo, tra cui, appunto, anche “il silenzio inadempimento”.

Ora, dalle informazioni di dominio pubblico, grazie alle Fonti Aperte – Google- risulta emergere: “Azione esperibile avverso il silenzio inadempimento della P.A.”.

Il Nostro Ordinamento Istituzionale, con l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo – Testo del Codice del Processo Amministrativo approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, evidenzia, prevedendo una duplice azione nei confronti del silenzio. L’ azione, disciplinata dal predetto C.P.A., fa sì che chi abbia interesse può agire chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, codesta, di tipo dichiarativo, può essere proposta dal Privato sempre ed in ogni caso. Appare doveroso precisare che, una delle facoltà del soggetto Privato appare quella di proporre l’azione avverso il silenzio, meramente destinata ad ottenere una pronuncia atta a dichiarare l’obbligo di provvedere, e non anche la seconda.

Ovviamente la proposizione dell’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 31 C.P.A., è soggetta ad un limite temporale. Il comma 2 del citato articolo sancisce che “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, “non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

Orbene, qualora dalla scadenza del termine fissato dall’Amministrazione per la conclusione del procedimento, sia intervenuto “il termine di un anno senza che il ricorrente abbia diffidato l’Amministrazione inadempiente”, l’eventuale ricorso tardivo sarà dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione.

Ad ogni modo, decorso siffatto temine di un anno, il Privato appare che non viene spogliato di qualsivoglia tutela, difatti sempre il medesimo comma dell’articolo 31 del C.P.A., fa salva la possibilità del soggetto di riproporre istanza di avvio del procedimento, qualora ricorrano determinati presupposti. Sicché, la sopra citata decorrenza annuale, rileva esclusivamente dal punto di vista processuale, non estinguendo di fatto, l’interesse legittimo pretensivo legato all’iniziativa procedimentale di parte.

Inoltre, nell’ipotesi del silenzio inadempimento, altresì, appare che non si possa escludere verosimilmente, il subentro della tutela penale, tenuto conto che l’articolo 328, comma 2, del Codice Penale punisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato del Pubblico Servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Al momento, quindi, non possiamo escludere verosimilmente, che le nostre sagge riflessioni documentate grazie alle citate Fonti Aperte – Google – di dominio pubblico sul passaggio della gestione dell’acqua da Flavia Servizi srl ad  Acea ATO 2 S.p.A. ci ha messo nelle condizioni/ obbligato ad interloquire con saggezza e pertinente documentazione con i Difensori della Legalità e la ns umile esperienza, al momento, ci porta a considerare l’apparente  declino dello “stato di diritto”, ovvero lo svuotamento della “Democrazia” e la mancanza del rispetto delle normative in vigore da parte delle “figure istituzionali”.

Il “sistema Matrioska”, ovvero una serie di leggi istituite per consentire ai vari attori di “navigare legalmente nella nebbia” e lasciare i cittadini in “alto mare” esposti, senza alcuna difesa” alla schiavitù delle “forze occulte” che governano il mondo, nonostante i risultati ottenuti con il Referendum del 2011 a tutela dell’ acqua pubblica bene comune, la privatizzazione a discapito degli utenti e le tutte le situazioni sottostanti documentate consentono, altresì, al momento di non poter escludere verosimilmente, le anomalie saggiamente documentate nei confronti di chi dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini.

Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao