IL CANTIERE CHIUDE… MA I PONTEGGI RESTANO I NEGOZI A PIANO TERRA RISCHIANO LA CHIUSURA.
In questo periodo, per effetto del superbonus 110 e bonus facciate è più frequente che in ambito condominiale siano installati dei ponteggi. E non è raro neanche che le impalcature restino montate oltre tempo sulla facciata dello stabile. Dopo l’esecuzione dei lavori o a seguito della risoluzione del contratto d’appalto per l’inadempimento dell’impresa o del condominio, creando un disagio alla collettività condominiale, alle attività commerciali presenti a piano terra, alla comunità tutta.
É una questione tra privati difficile da gestire per le attività commerciali danneggiate dagli eterni ponteggi che deturpano e nascondono insegne e vetrine. Può accadere in caso di contenzioso: le imprese edili non smontano i ponteggi installati, utilizzandoli come eventuale garanzia a fronte di scelte poco gradite da parte del condominio, come rivolgersi ad un’altra impresa, per dirne una. Quando nel rapporto tra condominio e ditta appaltatrice si inserisce una terza parte, come nel caso dei lavori del 110 e non si è riusciti a scontare i crediti: tra i due privati i rapporti rimangono sospesi per cause terze e diventa tutto più complicato. Tantopiù per un’attività commerciale già messa a dura prova dall’aumento del costo della vita.
Accade a Mario, titolare di un bar storico a Ladispoli, cresciuto insieme ai genitori nel locale che ha visto molti di noi trascorrere, tra il profumo delle ciambelle, più di un’estate. Una volta le famiglie avevano l’abitudine dopo cena di recarsi al bar con gli amici per passare una serata in allegria lasciando giocare i bambini tra i tavolini all’aperto. Ben poco resta di quel periodo spensierato sostituito dall’aperitivo time, dalla colazione consumata in piedi davanti al bancone. E Mario, sopravvissuto ai vari lockdown, rischia ora di crollare oscurato da un ponteggio installato sulla facciata dell’edificio in cui è situato il bar.
“Una struttura non utilizzata dalla ditta da mesi – racconta affranto – da considerare abbandonata a discapito del lavoro mio e del vicino ristorante, le cui vetrine sono parzialmente coperte dai tubi di ferro”.
Il condomino commerciante ha diritto a richiedere un risarcimento per ponteggi in condominio. L’articolo 2043 del Codice Civile: risarcimento per fatto illecito recita – Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. – Possibilità estesa anche nel caso di ponteggi ingombranti che nascondono del tutto l’insegna dei negozi, il risarcimento richiesto compensa l’eventuale perdita di clienti e lavoro per la presenza dei ponteggi.
Una magra consolazione.