Ordinanza del Sindaco Grando su alcolici e abbandono rifiuti

0
954
opposizione Ladispoli

Entrerà in vigore il 18 maggio la nuova ordinanza firmata dal Sindaco Grando contro l’abuso di alcolici e l’abbandono di bottiglie nei luoghi pubblici.

“Questo provvedimento – afferma il sindaco Grando –  si è reso necessario alla luce dei continui episodi di inciviltà e di disturbo della quiete pubblica che si stanno verificando nella nostra città. Non possiamo tollerare che le vie e le piazze di Ladispoli continuino ad essere vandalizzate in questo modo. Per non parlare delle spiagge libere che ogni notte vengono tappezzate di bottiglie di vetro e di altri rifiuti che, oltre a danneggiare l’immagine di Ladispoli a ridosso della stagione balneare, mettono anche repentaglio l’incolumità delle persone che frequentano l’arenile durante il giorno. Con questo provvedimento, al quale seguiranno altre ordinanze per disciplinare gli orari di vendita per i negozi tipo minimarket e gli orari per lo svolgimento di intrattenimenti musicali da parte degli esercizi pubblici, viene inoltre istituito il divieto di consumare alcolici all’interno dell’area del mercato giornaliero e vengono introdotte sanzioni salate per chi abbandona i rifiuti su tutto il territorio comunale. Per fare quel salto di qualità tanto auspicato come città a vocazione turistica c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Chiedo quindi ai cittadini e agli esercenti dei locali pubblici la massima collaborazione per il bene di Ladispoli. Verranno predisposti dei controlli mirati da parte della Polizia locale chiedendo un supporto operativo anche alle altre Forze dell’Ordine del territorio”.

Di seguito il dispositivo dell’ordinanza.

Nell’intero territorio comunale, tutti i giorni dal 18 maggio 2018 al 30 settembre 2018, è vietato:

 

1) Dalle ore 21.00 alle ore 7:00 vendere alcolici, superalcolici e altre bevande da asporto in contenitori di vetro, anche mediante apparecchi automatici, agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutti gli esercizi di genere alimentare e misto appartenenti alla media distribuzione, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande.

Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00;

2) Dalle ore 21:00 alle ore 07:00 vietato altresì vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore;

Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 500,00;

3) Dalle ore 21.00 alle ore 7:00 consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi ecc., con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.;

Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00;

4) Durante tutto l’arco della giornata consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dell’area del mercato giornaliero, ricompresa tra via Ancona e via Odescalchi, con esclusione dei locali pubblici regolarmente autorizzati e delle relative aree esterne di pertinenza quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.

Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00;

5) Durante tutto l’arco della giornata l’abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a contenitori di bevande in vetro, metallo e plastica, con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e al di fuori degli appositi contenitori;

Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00;

Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per tutti gli altri esercizi autorizzati alla vendita di bevande, in caso di reiterazione della violazione degli obblighi e dei divieti previsti dall’ordinanza, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a giorni tre nel rispetto della vigente normativa di settore.