L’amministrazione comunale informa i cittadini che il sindaco Grando ha emesso l’ordinanza che regola le modalità di diffusione sonora e di intrattenimenti musicali all’interno del perimetro urbano di Ladispoli.
E’ consentita la diffusione sonora di intrattenimento musicale con l’impiego di impianti elettroacustici di amplificazione sonora e relativi diffusori, musica dal vivo, piano bar, derivante dai pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali e di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande secondo la seguente disciplina.
All’interno dei locali, negli spazi esterni o all’aperto, da ottobre a maggio dal lunedì alla domenica, non oltre le ore 24:00
E’ vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8:00.
Da giugno a settembre nei giorni da domenica a giovedì non oltre le ore 24:00;
Nei giorni venerdì, sabato e prefestivi non oltre le ore 01:00.
E’ vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8:00.
Le attività di diffusione sonora e musicale svolte all’esterno dell’attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l’installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l’obbligo per i titolari di dotarsi, propedeuticamente all’avvio dell’attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione.
L’esercente può, su propria richiesta formale e motivata e previa autorizzazione espressa, richiedere al Comune almeno 30 giorni prima di un determinato evento, deroghe temporanee a quanto stabilito nell’ordinanza, presentando idonea documentazione di impatto acustico con la quale si dimostri che, per la non prossimità ad abitazioni private o per le altre misure adottate, sia stato ridotto il disturbo derivante dalla propria attività di intrattenimento musicale. L’ordinanza prevede che, chiunque violi il disposto, è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa d’importo variabile da euro 25,00 ad euro 500,00. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a euro 2000,00 e non superiore a euro 20.000,00.