Come le bici. Esclusi però hoverboard e monowheel.
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 della norma che, all’articolo 75, equipara i monopattini elettrici ai velocipedi, è entrato formalmente in vigore il DM Micromobilità del 4 giugno dello scorso anno (pubblicato sulla GU 162 del 12 luglio) che permette la circolazione di questi nuovi veicoli – compresi i Segway – in ambito urbano e sulle normali sedi stradali, appunto come le biciclette.
Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale precisa che questa equiparazione è riservata solo ai “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità” definiti dal citato DM del 4 giugno e cioè in una potenza massima di 0,5 kW e entro i 20 km/h. Il tutto viene rimandando al DL del 30 aprile 1992 in cui era stato modificato l’articolo 50 del Nuovo Codice della Strada con la precisazione che andavano considerate “velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico”.
Viene così attuata, con maggiore chiarezza, una parte della strategia voluta da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di micromobilità, distinguendo i monopattini elettrici (e i Segway con manubrio) da altre nuovi dispositivi come hoverboard e monowheel, la cui circolazione può essere autorizzata solo in determinate zone definite dai singoli Comuni, come le aree pedonali e le piste ciclabili.
Per i monopattini elettrici – che sono in tutto il mondo un diffuso sistema di mobilità condivisa – viene risolto il problema della diffusione anche in Italia dei servizi di sharing, avviati (e in molti casi bloccati) perché questi veicoli non erano di fatto contemplati dal Codice della Strada. (Ansa)