IL GIUDICE CHIEDE LE PROVE SCIENTIFICHE DELL’ASSENZA DI RISCHI PER LA SALUTE FISICA E PSICOLOGICA DEI BAMBINI. IL 10 FEBBRAIO LA SENTENZA.
di Miriam Alborghetti
Ciò che fino ad un anno fa sarebbe apparso inammissibile, oggi è divenuto tollerabile. Così è potuto succedere che sia stato negato per mesi il diritto alla scuola a milioni di studenti, e che invece i “privilegiati” a cui invece è stato “concesso”, siano state imposte misure che potrebbero mettere a rischio la loro salute psicofisica. E così è potuto anche accadere che taluni Dirigenti scolastici, più realisti del re per i quali lo stato di emergenza è diventato un pretesto per dispiegare la loro arroganza totalitaria nei plessi scolastici di cui si credono padroni, costringano i bambini ad indossare non una bensì due mascherine al banco per 6/8 ore consecutive. E se qualche genitore ha l’ardire di chiedere un po’ di clemenza, costui viene immediatamente etichettato come “negazionista irresponsabile”.
D’altra parte è il Governo stesso ad imporre l’obbligo di mascherina al banco tramite dpcm, in pieno contrasto con le linee guida dell’OMS e dell’UNICEF del 21 agosto 2020, che parlano di precisi e documentati rischi e danni psico-fisici, didattici e cognitivi per i bambini. Linee guida che non dovrebbero però essere ignorate o minimizzate soprattutto da chi si occupa di infanzia a meno che non voglia ripercorre la strada della “banalità del male” alla stregua dei presidi e dei docenti del Ventennio che obbedirono ed eseguirono senza porsi domande. Vista l’incapacità di dialogo da parte di taluni Presidi ossequiosi ai diktat governativi, alcuni genitori si sono visti costretti a ricorrere alle vie legali per difendere la salute dei propri figli. Rispondendo al ricorso presentato dagli avv. Francesco Scifo e Linda Corrias, il TAR del Lazio, con Ordinanza n. 07468/2020 del 4 dicembre ha messo pesantemente in discussione l’obbligo di mascherina al banco ordinando al governo di fornire le prove scientifiche della necessità di questa misura e della assenza di rischi per la salute fisica e psicologica e per l’apprendimento. La sentenza è fissata per il 10 febbraio.
In sintesi il Tar afferma che*:
• “non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, né un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina;
• non risulta che il DPCM abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l’uso prolungato della mascherina, sull’ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalità per valutare “la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento”;
• dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato”.
Qualunque sia la sentenza, secondo Carlo Cuppini, lo scrittore che da mesi si sta battendo per i diritti dell’infanzia, l’ordinanza costituisce un durissimo atto d’accusa al modus operandi del governo. In questa vicenda, alla luce del documento prodotto dal TAR, il governo si sarebbe «dimostrato: [..] gravemente irresponsabile, – scrive Cuppini – non avendo valutato i rischi per la salute psico-fisica dell’obbligo imposto (“non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi”); vessatorio: avendo imposto in modo indiscriminato un obbligo che prescinde dall’analisi del contesto socio-educativo, come raccomandato da OMS e CTS (“senza alcuna considerazione né della “situazione epidemiologica locale” né del “contesto socio-culturale”, come indicato dal CTS nel verbale richiamato dalla difesa erariale); incosciente: non avendo subordinato l’obbligo di mascherina a indicazioni pratiche per il monitoraggio della salute e del benessere dei bambini sottoposti a tale obbligo (con misurazione dell’ossigenazione, assistenza in caso di segni di affaticamento, valutazione dell’impatto sulla capacità di apprendimento); [..]discriminatorio: imponendo anche alle zone gialle un obbligo che il CTS, in accordo con le linee guida dell’OMS, ha previsto possibile solo sulla base di condizioni epidemiologiche locali particolarmente gravi; anticostituzionale e lesivo dei diritti inviolabili e primari dei minori: non avendo “effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione”[..]».
(Per consultare il documento, andare sul sito del TAR, pagina “provvedimenti” e inserire nei campi anno “2020”, numero “7468”.https://www.giustizia-amministrativa.it) * https://lacittanews.it/2020/12/05/46271/https://www.orticaweb.it/scuola-cultura-sport-appello-per-i-bambini-e-i-giovani/