L’IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E’ DIVENTATA LEGGE

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di Antonio Calicchio

A seguito dell’inserimento di un emendamento nella L. n. 3/19, dal titolo “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, la riforma della prescrizione è divenuta legge dello Stato.

La nuova disciplina – contenuta nell’art. 1, lett. d), e), f) della succitata legge – entrerà in vigore il 1° gennaio p.v., mentre, sino a tale data, continuerà a essere applicata la c.d. riforma Orlando.

Sotto il profilo formale, la nuova normativa non incide sull’impianto generale dell’istituto, come disegnato dalla ex Cirielli, limitandosi a intervenire sugli artt. 158, 159 e 160 c.p. Tuttavia, in buona sostanza, la nuova legge è destinata ad avere una portata dirompente sul termine prescrizionale del reato.

Ed infatti, la principale novità della riforma Orlando era rappresentata dall’introduzione di un periodo di sospensione del decorso della prescrizione, derivante dalla pronuncia di condanna tanto di primo, quanto di secondo grado.

Ed invece, la recente riforma, pur intervenendo sul testo dell’art. 159 c.p., tuttavia non prevede – tecnicamente – un periodo di sospensione, esaurito il quale il termine prescrizionale riinizia a decorrere.

Piuttosto, il novellato art. 159 c.p., il quale stabilisce che “il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”, identifica un nuovo termine finale della prescrizione.

Due sono, di fatto, gli aspetti innovativi. Per un verso, qualsiasi sentenza, e non più solamente quella di condanna, è idonea a “sospendere” il termine prescrizionale. Ma soprattutto, non di sospensione si tratta, bensì del fatto che, dopo la sentenza di primo grado, la prescrizione non potrà più maturare.

E’ di logica evidenza che, in assenza della scure della prescrizione, la fase d’appello e quella di cassazione potranno avere durata assai più estesa di quanto avvenga adesso, in spregio del diritto di ciascuno alla ragionevole durata del processo.

La sentenza di primo grado, dunque, emessa prima dello spirare del termine prescrizionale, getta così il condannato, come l’assolto, nel limbo della “perpetuità” dell’attesa del giudizio finale.

Del resto, i penalisti italiani hanno promosso una mobilitazione della comunità dei giuristi per denunciare la soppressione, con un emendamento, di un istituto di garanzia. “La prescrizione” – si legge nel deliberato della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, dell’8 novembre u.s. – “nel nostro ordinamento è chiamata tra l’altro a svolgere la funzione di presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Soppresso tale equilibratore il tempo dell’accertamento diviene infinito, definitivamente trasformandosi il processo stesso in pena,con evidenti ricadute sulla stabilità dei rapporti giuridici”.

Nella scorsa legislatura è già intervenuta la riforma della prescrizione – avversata dai giuristi penali – che, concedendo un allungamento del tempo necessario a prescrivere per le fasi delle impugnazioni, ha già prodotto il procrastinarsi del processo penale. Nell’ambito della nuova riforma, non si distingue tra sentenza di condanna o di assoluzione, così determinando incertezza anche nella condizione di chi sia stato assolto dal primo Giudice.

Intorno alle iniziative dell’anzidetta Unione si sono coagulate prese di posizione di esponenti dell’Accademia e della Magistratura.

“Vi è nei penalisti italiani” – prosegue il prefato deliberato dell’Unione – “preoccupazione per tale riforma e per gli immaginati scenari che mirano a sottrarre pezzi di libertà e di garanzie di ciascuna persona e prefigurano la autoritaria involuzione delle leggi penali; ma vi è anche forte determinazione nel respingere un attacco ai principi del diritto penale liberale e del giusto processo … Processo e democrazia sono nati insieme, smantellare l’uno significa demolire l’altra”.