Se è vero che i decreti legge possono adottarsi solo nei casi “straordinari di necessità e urgenza”, quali sono stati i motivi impellenti e improrogabili che ha condotto il Governo a ridimensionare il reato di abuso d’ufficio?”
Nicola di Meo: “Non vorrei essere di quelli che nel far west amavano sparare sul pianista ma in questo far west di decreti e ordinanze qualcosa sembra non essere in armonia con il testo della musica e gli strumenti adottati.
Forse in pochi sanno che fra le tante cose fatte dal Governo (Conte bis) per motivi di necessità e urgenza c’è stata una piccola ma piccola modifica al reato di abuso d’ufficio previsto dall’art. 323 del codice penale.
Si, in piena pandemia, mentre il sole scottava le spiagge, il Governo di Giuseppe Conte ha emanato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che fra i giochi di colore e le corse in bicicletta ha voluto per il reato di abuso di ufficio sostituire le parole “di norme di legge o di regolamento” con le parole “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Niente di strano se non il fatto che con tale riformulazione si è ristretto notevolmente il già difficile ambito di applicazione della fattispecie penale in questione dal momento che la condotta del “pubblico funzionario” per avere rilevanza penale dovrà essere ora connotata dalla violazione di norme cogenti per l’azione amministrativa, fissate esclusivamente da fonti primarie e delineate in termini precisi e puntuali. Pertanto, non potrà aversi alcuna rilevanza penale se le regole consentano al funzionario di agire in un “contesto di discrezionalità” o azioni che sono “precisamente” previste come reato.
Tale decreto legge, che vorrei sommessamente ricordare di essere stato convertito in legge senza alcuna modifica da parte del Parlamento, ha quindi comportato la parziale abrogazione di tutte quelle condotte non più riconducibili alla nuova riformulazione dell’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) in quanto poste in essere mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, che comunque lasciavano residuare margini di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, con la relativa conseguenza processuale in termini di proscioglimento dell’imputato “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
Senza dilungarmi ancora, lasciatemi almeno “sparare” una domanda: se è vero che i decreti legge possono adottarsi solo nei casi “straordinari di necessità e urgenza”, quali sono stati i motivi impellenti e improrogabili che ha condotto il Governo a ridimensionare il reato di abuso d’ufficio?
Dott. (giur.) Nicola di MEO