“L’Associazione Parco degli Angeli Onlus è stata costituita per dare un tetto al futuro dei nostri figli

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Riceviamo e pubblichiamo da Filippo Bellantone – Presidente Associazione Parco degli Angeli Onlus.

I recenti “trascorsi” di batti e ribatti che purtroppo non hanno portato alla composizione della diatriba che contrappone le Famiglie del Parco degli Angeli e che penosamente continua a trascinarsi, non mi hanno fatto perdere di vista l’obiettivo per il quale in data 19.07.2017 ho promosso la creazione di un Ente del Terzo Settore previsto dal D.Lgs 03.07.2017, per poter cogliere i benefici introdotti da detto provvedimento di riforma in coordinamento con la recentissima Legge 22.06.2016 nr. 112 in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cosiddetta Legge sul “Dopo di Noi”.

I contatti professionali con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia (con il quale ho collaborato per l’organizzazione di un convegno a Ladispoli il mese scorso) mi hanno consentito di accedere a dei seminari formativi sull’applicazione della suddetta normativa, che hanno visto fra i Relatori alcuni Consulenti del Governo che hanno contribuito alla sua scrittura.

Il privilegio di poter attingere da competenze specifiche di livello mi ha introdotto ad una “proficua” interpretazione normativa per la delineazione del percorso da seguire per poter cogliere l’agognato obiettivo di chi è genitore di una persona disabile: la consapevolezza che non sia solo il ricordo a sopravvivergli ma anche il “progetto di vita” che per il familiare bisognevole ha portato avanti fintanto che ha potuto.

Il percorso profilato non è certo in discesa ma una buona spinta è data dalle agevolazioni fiscali introdotte in particolare dal D.Lvo nr. 117/2017 (abbattimento del limite di 70.000 Euro annui già previsto dalla L. nr. 80/2005 per la deducibilità, entro il limite del 10% del reddito annuo, per le donazioni agli E.T.S. non aventi natura commerciale e possibilità di riportare, fino al quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la donazione, l’eventuale deduzione incapiente rispetto al limite anzidetto) e dalla possibilità di far confluire in un Trust di scopo i beni acquisiti quali donazioni e quelli che si vogliono conferire direttamente nel Trust (con elevazione del tetto di deducibilità nei limiti del 20% del reddito annuo e fino ad Euro 200.000 annui, per come previsto dalla Legge 112/2016).

Traducendo dalla terminologia tecnica, con riferimento ai programmi di costruzione di strutture da destinare al “Durante” ed al “Dopo di noi”, il concetto è il seguente: il Legislatore ha reso “appetibile” per chi opera nel settore edilizio la scelta di costruire e donare una costruzione (la deduzione si opera sul valore normale, cioè quello di mercato, e non sul costo di realizzazione) ed è possibile stabilire a priori con atto notarile quali saranno le persone disabili che beneficeranno della costruzione quando saranno prive dell’assistenza familiare.

Orbene un Ente di diritto pubblico non può effettuare tale assegnazione poiché destinerebbe ad un soggetto privato l’uso di un bene pubblico ancor prima che si verifichi il presupposto per lo specifico utilizzo (in altre parole un Comune non può riservare a mio figlio il diritto al “posto” in una casa famiglia di proprietà dell’Ente prima della mia dipartita da questo mondo) mentre un Ente di diritto privato appartenente al Terzo Settore può farlo addirittura con specificazioni di dettaglio correlate al “progetto di vita” del disabile che devono essere inserite nell’atto istitutivo del Trust di scopo.

Nulla vieta (e ciò consentirebbe un rapporto simbiotico Ente pubblico – Ente privato, che risolverebbe il problema del mantenimento della struttura realizzata e donata all’Ente privato) l’affidamento della costruzione ad un Ente pubblico con funzioni di Trustee, cioè il soggetto che ha la materiale gestione del bene nell’interesse dei soggetti beneficiari, per l’utilizzo che vorrà farne per la gestione del “Durante noi” dei soggetti che vorrà individuare utilizzando le risorse del Fondo istituito dalla L. nr. 112/2016 per le attività preparatorie al “Dopo di noi”.

Così facendo l’Ente pubblico avrebbe la disponibilità del bene (magari strutturato per poter fungere anche da Centro diurno) per soddisfare le esigenze della collettività che vive la disabilità nelle more di utilizzare il bene in modo specifico per le esigenze dei beneficiari individuati con l’atto istitutivo del Trust man mano che i loro genitori passeranno a miglior vita.

Mi fermo qui, l’Associazione Parco degli Angeli Onlus è stata costituita per “dare un tetto al futuro dei nostri figli” ed è pronta a condividere il percorso che ho cercato di sintetizzare nel delinearlo con tutti gli altri Enti del Terzo Settore che vorranno farlo.

Io sarò lieto di potermi confrontare con chi vorrà approfondire l’argomento e mettere a disposizione tutte le risorse che posso mettere in campo.

Filippo Bellantone – Presidente Associazione Parco degli Angeli Onlus