I Tre Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e Diego Corrao, in occasione delle imminenti Festività Natalizie, augurano a Tutti, Buon Natale ed un Felice 2024!
riceviamo e pubblichiamo
Contestualmente, in una delle tante riunioni al bar, evidenziano alcune sagge riflessioni documentate, sulla base del vigente T.U.A. – D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. In particolare l’articolo 142 del TUA recita al terzo comma:”Gli Enti Locali, attraverso l’Ente di Governo dell’ambito di cui all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto. Il secondo comma dell’articolo 143 – T.U.A. Dlgs n.152/2006 e s.m.i. – recita: “Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile.
A tal proposito si evidenzia che il Consiglio di Stato evidenzia nella “Massima” che ai sensi dell’art. 143 D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) le infrastrutture idriche (tra cui gli acquedotti), le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e (o) misurazione, fanno parte del demanio e sono inalienabili (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 625/2014) -(Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 2 del 9 febbraio 2016).
A questo punto passiamo a leggere, per saggia e documentale curiosità, ovvero tenuto conto di quanto dispone l’articolo 147 del TUA, in particolare:”
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di Governo dell’Ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’Ente di Governo dell’Ambito, individuato dalla competente Regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli Enti Locali non aderiscano agli Enti di Governo dell’Ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni [e dalle province autonome] e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all’Ente Locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4.
2. Le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle Città Metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei Comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; ecc.ecc..”
A questo punto il film giallo prosegue, ed appare normale e saggio domandarsi, non potendosi peraltro escludere le anomalie emerse ed evidenziate, per la Città di Ladispoli a seguito del passaggio dal vecchio gestore idrico Flavia Servizi S.r.l. al nuovo gestore idrico Acea ATO 2 S.p.A. (peraltro in corso) nell’ambito i due Rapporti semestrali del Garante del Servizio Idrico Integrato nella Regione Lazio periodo dal 25.08.2022 al 25.02.2023 e dal 25.02.2023 al 25.08.2023, ovvero ci interroghiamo a questo punto: ma la Città di Ladispoli, in virtù dell’articolo 147, comma 2 bis, lettera b) “….le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate…”poteva rimanere con la gestione autonoma in considerazione dei tre pozzi autonomi, tenuto conto, altresì, che dalle consultazioni di Fonti Aperte, non risulta che la Regione Lazio abbia redatto alcun disciplinare redatto ai sensi del Regio Decreto n.1775/1933 in merito al canone annuale/trentennale per la Città di Ladispoli (Roma), in virtù dei citati tre pozzi d’acqua ove si approviggiona – risorsa idrica – proviene l’acqua fornita ai Cittadini/Contribuenti/Utenti della Città di Ladispoli?
Concludendo, sempre le Fonti Aperte alla data del 10.12.2023, evidenziano notizie che in Italia esistono “….condotte vetuste, in ghisa, acciaio e in amianto sono da sostituire il prima possibile….” e, quindi, si richiama l’efficienza, il buon andamento e l’imparzialità sono in primo luogo i principi su cui si basa la Pubblica Amministrazione, tutela contro gli sprechi in virtù dell’ articolo 97 della Nostra Costituzione della Repubblica Italiana, nonché l’ulteriore articolo 118, terzo comma “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera DEMOCRAZIA.
Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao