Ladispoli, Acea: tariffe eque e proporzionate al servizio offerto

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La richiesta dei cittadini alle prese con il caro vita.

In attesa delle risposte e giustizia rispetto all’aumento dei costi fissi applicati alle bollette dell’acqua di Acea ATO 2, un normale contribuente, si interroga in merito al passaggio del Servizio Idrico al Nuovo Gestore, avvenuto il 30 Settembre 2022. Un atto contro il quale il Comune di Ladispoli (Roma) si è battuto in tutte le Sedi Istituzionali.

Ad ogni buon conto per caratterizzare idoneamente e saggiamente la situazione dell’impianto idrico della Città di Ladispoli in merito alle tariffe applicate da ACEA ATO 2, non si possono prescindere alcuni passaggi normativi, con riferimento alla domanda “quando è stato realizzato l’impianto idrico della Città di Ladispoli”:

– all’origine, in Italia, il Regio Decreto 11 Dicembre 1933 n.1775 (G.U. n.5 dell’otto Gennaio 1934) Testo Unico delle Disposizioni di Legge sulle Acque e Impianti Elettrici, con l’articolo 5, in particolare ed in sintesi, si regolamentava  che “in ogni Provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle Finanze il Catasto delle Utenze di Acqua Pubblica;

– con la Legge 18 Maggio 1989 n. 183 sono state introdotte norme dirette ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali a loro connessi;

– le finalità della Legge n.183/1989 sono state fatte proprie dalla Legge 5 Gennaio 1994 n.36 in materia di risorse idriche (G.U. Serie Generale n.14 del 19.01.1994 Suppl.Ord.n.11) che, in sintesi, disciplinava il settore idrico con l’individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in grado di generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari remunerando il capitale investito, l’istituzione di un’ Autorità d’ Ambito per ciascuna ATO con il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato (SII), individuare il soggetto gestore del SII (Gestore), vigilare sull’attività di quest’ultimo, determinare le tariffe per i servizi idrici, la definizione di un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun ATO, comprensiva dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio, schematizzando, le attività di indirizzo generale e di programmazione che competono agli Organi dello Stato e alle Regioni, le funzioni di Governo organizzano e controllo competono agli Enti Locali riuniti in Autorità d’Ambito, le attività di  gestione compete al Gestore SII sia esso pubblico o privato;

– questa innovazione di gestione del servizio idrico, introdotta dalla Legge n.36/1994 viene poi recepita dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (G.U. Serie Generale n.88 del 14.04.2006 Suppl.Ord.n.96) che ha abrogato la citata Legge n.36/1994 anche se ha mantenuto inalterati i principi e che ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Il noto Referendum sull’acqua pubblica del 2011 è stato largamente disatteso e, quindi, in linea teorica il vantaggio di una privatizzazione dovrebbe essere duplice ovvero da un lato vengono ridotti i costi dello Stato in termine di gestione oltre ad incamerare gettito nella c.d. “vendita”, mentre dall’altro si registra, teoricamente, l’efficienza di gestione da parte del privato. Si osserva, altresì, il forte contributo alle privatizzazioni, offerto in Italia con l’articolo 25 del Decreto Legge n.1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni – D.L. 24 Gennaio 2012 n.1 Disposizioni urgenti per la concorrenza,lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività in G.U. 24.01.2012 n.19 S.O.).

In data 21 Marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23 Febbraio 2023 n. 18 “Attuazione della Direttiva UE 2020/2184 del 16.12.2020 concernente la qualità delle Acque destinate al Consumo Umano (G.U. Serie Generale Anno 164 n.55 del 06.03.2023) finalizzato, in sintesi:

– garantire una maggiore qualità delle Acque potabili;

– garantire l’accesso equo all’acqua in modo contestualizzato e potenziato;

– implementare controlli atteso che la tipologia di acque coinvolte dal Decreto Legislativo de quo sono quelle destinate al Consumo Umano, Acque Sotterranee, Acque di Piscina e tutte le Acque a Contatto Diretto con l’uomo. L’obbligo si applica dal 21 Marzo 2023 e in dettaglio, in sintesi, prevede:

– definizione del Piano di Sicurezza Acque (PSA);

– valutazione del Rischio (da inserire in valutazioni già presenti nell’azienda o DVR o HACCP);

– definizione del Piano Analitico e di Campionamento Annuale;

– esecuzione di Analisi;

– eventuali Comunicazioni di fuori limiti a Organi di Controllo.

Pertanto, un normale contribuente CHIEDE agli Addetti ai Lavori, ove nulla osti, di valutare sempre con saggezza ed onestà, una Nuova Conferenza dei Sindaci del bacino idrico ATO 2 finalizzata alla concreta valutazione degli investimenti strutturali che consentono ” l’applicazione di tariffe eque e proporzionate al servizio offerto all’utenza della Città di Ladispoli ed in linea saggiamente all’attuale costo della vita”.

Cav. Diego Corrao