La sottomissione di Ladispoli all’ACEA ATO 2

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“Cittadini di Serie A e di serie B, ovvero la sottomissione di Ladispoli all’ACEA ATO 2 e di S. Nicola libera”.

Il ricorso allo strumento societario da parte della Pubblica Amministrazione in ordine al Dlgs. 19 agosto 2016 n.175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in vigore dal 23 settembre 2016.

Il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo nuovo sia nel caso di acquisizione di partecipazioni in organismi esistenti, deve ritenersi fortemente circoscritto ad esigenze eccezionali e a preminenti ragioni di interesse pubblico, nel quadro di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità della partecipazione societaria dell’ente in ragione delle sue finalità istituzionali (Corte dei Conti, Sez. Controllo Regione Marche, deliberazione n. 115/2022).

A tal proposito si apprende con riferimento alla nota vicenda relativa al passaggio al nuovo Gestore idrico integrato con decorrenza dal 30.09.2022 e che ha dato un primo risultato il coordinamento che il Comune di Ladispoli ha organizzato con gli amministratori di condominio, all’indomani della decisione di Acea di fatturare all’intero stabile unicamente i consumi del contatore generale, lasciando alla gestione del condominio la ripartizione e la riscossione delle quote di consumo di ciascuna unità immobiliare che vi appartiene e interrompendo, di fatto in maniera unilaterale, la lettura e la fatturazione alle singole utenze, tra cui è compresa anche la decisione del gestore di bacino Acea Ato2 di accettare la proposta di una proroga fino al 10 settembre sulle scadenze delle bollette condominiali e la rinuncia all’applicazione di sanzioni.

Ringraziamo, pertanto, per questi passi in avanti nell’ottica del leale confronto operato ma rimangono alcuni passaggi da chiarire in ordine alle tariffe esose applicate, ovvero, ove nulla osti quali siano le motivazioni sottostanti e documentali che consentono l’applicazione di tariffe esose quando nessun investimento strutturale è stato fatto, non potendosi escludere verosimilmente:

– che l’attuale P.A. di Ladispoli (Roma) ha sempre parlato di ACEA ATO2, quasi dissociandosene e dimenticando nella sua relazione di fine mandato di elencare ACEA ATO2 come una società alla quale partecipa attivamente e presso la quale può vantare diritti precisi ed a certificarlo è la Corte dei Conti (Sez. Reg. Lazio sent. 73/2022/VSG) che condanna il Comune di Ladispoli per questa ‘dimenticanza’, per l’errore palese. Al riguardo andrebbe fugata e fatta chiarezza da parte degli Addetti ai Lavori, atteso che il Comune di Ladispoli si è battuto in tutte le competenti Sedi Istituzionali;

     –https://www.orticaweb.it/perche-non-si-dovrebbe-smontare-il-sistema-idrico-creato-nella-citta-di-ladispoli/?fbclid=IwAR2BuJtVtmatkF-Mi-MrXAsk40C_mEiMz_AOserIUUc2OX-uTYpsi6IBYDw.

Appare lecito, pertanto, domandarsi quanto segue, ovvero ove nulla osti:

– quali sono le motivazioni sottostanti relative al ricorso allo strumento societario “acquisto di partecipazione Acea”, atteso che il Comune di Ladispoli si è battuto in tutte le Sedi Istituzionali mentre risulta traccia idoneamente certificata di cui alla Deliberazione n.73/2022/VSG della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;

– come si possono giustificare documentalmente i costi dei servizi applicati nelle nuove bollette dell’acqua a fronte di incalcolabili litri di acqua, peraltro molta acqua è dispersa anch’essa come acqua in quantità incalcolabile, mentre l’acqua a costo zero, seppur l’acqua sia un bene primario da sempre?

– Come è possibile che il precedente Gestore Idrico Flavia Servizi S.r.l. che attinge a tre pozzi di proprietà del Comune di Ladispoli ha sempre fissato le tariffe proporzionali al costo del bene primario acqua mentre a pari condizioni, in virtù di cosa giustifica documentalmente Acea ATO 2 l’aumento dei costi fissi in bolletta?

Attualmente, non si comprende perché la Città di Ladispoli ha dovuto accettare il passaggio al Nuovo Gestore Idrico mentre la Frazione Marina di San Nicola ha mantenuto le pregresse tariffe dell’acqua, forse perché ha un proprio acquedotto in autonomia, dalla captazione delle acque alla depurazione ed immissione in rete e tenuto conto che la predetta Frazione usa piccole quantità d’acqua rispetto all’enorme quantità d’acqua che viene distribuita a Ladispoli. Al riguardo da fonti aperte si individua il Verbale del Consiglio Comunale di Ladispoli datato 29.06.2020 ove risulta, testuale:”…Noi eravamo pronti pochi giorni prima dell’emergenza, a incontrare i vertici regionali per discutere del commissariamento che, come sapete, poi non si è verificato, ed iniziare le procedure per trasferire ad Acea il nostro servizio idrico integrato. Questa è la sorte che subirà l’acqua di Marina di San Nicola. A quest’ultima ci siamo sentiti di dare un consiglio. Siccome depurano una grande quantità d’acqua che in parte và per la potabilità e in parte per l’irrigazione, e siccome hanno dei pozzi che sono nitrificati, vale a dire che hanno un contenuto di nitrati superiori alla norma, non c’è bisogno di depurarla quell’acqua perché i nitrati sono un concime naturale. Se creano una seconda rete di irrigazione parallela a quella potabile, depurano meno acqua, distribuiscono direttamente quella che non c’è bisogno di trattare, risparmiano soldi e nello stesso tempo, quando arriverà Acea, potranno tenersi la rete di irrigazione come indipendente perché in quella di Acea non entrerà…..”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone, è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera Democrazia.

Roberto Magri Raffaele Cavaliere Diego Corrao