L’ acqua è un bene pubblico e vitale

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E secondo l’ONU un “diritto umano universale e fondamentale” per tutti i cittadini. 

Tanto che l’interruzione improvvisa quanto ingiustificata del servizio di erogazione idrica, in Italia, configura gli estremi del reato di cui all’art. 340 del Codice Penale.

A tal proposito, l’acqua bene primario da sempre,  in data 07.12.2020 – informazioni da fonti aperte – viene quotata in borsa a Wall Street da una grande società finanziaria la Cme Group che lancia il primo future al Mondo sulla risorsa idrica, quindi l’acqua inizia a fluttuare a Wall Street sotto forma di diritti di utilizzo, i cosiddetti “Waters Futures”.

I  Water Futures sono contratti che attribuiscono il diritto di utilizzo dell’acqua, ovvero compro oggi al prezzo di borsa e posso svincolarli quando mi servono, in base alla siccità del periodo o all’acqua di cui ho bisogno.

Il prezzo viene fissato in base al Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O), indice nato nel 2018 con un valore di 371.11 dollari per acre-foot.

L’acqua è l’elemento più diffuso al mondo e occupa circa il 71% di superficie terrestre, ma il 96% delle risorse idriche è costituito da acque marine, quindi inutilizzabili.

Sottraendo anche ghiacciai e acqua immobilizzata, solo l’1% di questa preziosa risorsa è utilizzabile e, con la popolazione in crescita, diventa un bene scarso e prezioso.

Quindi, come tutti i beni ha un valore di mercato.

Per stimare questo valore possiamo fare riferimento al Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O), che nel 2018 ha fissato il prezzo della risorsa a 371.11 dollari per acre foot.

Il piede acro è un’unità di misura di volume usata comunemente negli Stati Uniti con riferimento a risorse idriche su vasta scala, come bacini, acquedotti, canali, capacità di flusso fognario, acqua d’irrigazione, e flussi fluviali.

La novità è invece la possibilità di acquistare diritti di utilizzo su volumi di acqua ben precisi, nel momento del bisogno a seconda del capitale investito.

Il tema dell’acqua,quindi, come bene prezioso è valutabile nel Mercato Finanziario.

Pertanto dopo questa  breve parentesi operata in uno dei tanti incontri con gli Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e lo scrivente, tra un cappuccio bollente, una bella spremuta d’arancia, un caffè marocchino ed un succo ai mirtilli, ecco alcune ed ulteriori riflessioni, ovviamente sempre saggiamente e concretamente, sulla base delle informazioni disponibili e presenti sulle note “fonti aperte”.

Come è noto a tutti il D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche (in G.U. 14 marzo 1996, n.62, S.O.) impone l’obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua.

Leggendo i due articoli pubblicati nelle date 28.04.2023 e 11.07.2023 e leggendo il contratto di somministrazione del servizio idrico integrato di Acea ATO 2 S.p.A., presente anch’esso su fonti aperte (in formato PDF e composto di 15 articoli), risulta normale domandarsi: come mai, ad esempio in un condominio, la corrente elettrica ed il gas hanno la contabilizzazione “separata”, ovvero senza vincoli con altri condomini/utenti, mentre nel caso di specie con l’acqua a Ladispoli (Roma) NO!

Probabilmente, perché il consumo rilevato da parte del Nuovo Gestore Idrico Acea ATO 2 S.p.A.  è preso dal “contatore generale”!

A tal proposito la contabilizzazione separata è sempre esistita, anche quando i contatori “corrente elettrica” e “gas” erano all’interno delle abitazioni degli utenti/condomini.

Adesso con il contatore generale per rilevare il consumo idrico, c’è in vincolo della contabilità calcolata da un terzo soggetto giuridico che va pagato/onorato per la prestazione di servizio resa.

Pertanto, non si può prescindere di avanzare agli Addetti ai Lavori dell’Ente Locale “la richiesta di un Consiglio Comunale aperto a Ladispoli (Roma)”, tenuto conto che gli innumerevoli disagi creati dal Nuovo Gestore Idrico sono infiniti. I cittadini vogliono capire, perché ACEA ATO2 S.p.A. può comportarsi in questo modo poco rispettoso della Costituzione, atteso che un servizio pubblico non può vessare i cittadini e non può speculare /lucrare a danno dei cittadini che dallo Stato Italiano sono tutelati anche ad aiutarsi ed a svilupparsi adeguatamente, così come prevede la Costituzione della Repubblica Italiana in vigore dal 01.01.1948 – Gazzetta Ufficiale 27 Dicembre 1947, n.298.

Tant’è che i primi 12 articoli enunciano i principi fondamentali, che affermano i valori fondamentali di Libertà, Uguaglianza, Solidarietà che sono ancora oggi vitali. I principi fondamentali stabiliscono dei criteri di ordine generale a cui si devono attenere le leggi ordinarie nella elaborazione dell’ordinamento giuridico.

Infine l’articolo 41 della Costituzione de quo: ” L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera DEMOCRAZIA.

Roberto Magri Raffaele Cavaliere Diego Corrao.