Il maltempo di questa notte è il cambiamento climatico?

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25 settembre 2024. Sulla Capitale e sul litorale, tra cui la Città di Ladispoli e dintorni, il maltempo, purtroppo, ha realizzato agevolmente molti danni sul territorio, allagamenti grazie ai noti tombini sporchi e otturati e marciapiedi ove si trova di tutto.

Sui social le testimonianze inconfutabili dei relativi danni patiti. I Tre Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao, evidenziano le seguenti riflessioni al riguardo.

Come dovrebbe essere chiaro a tutti, l’ articolo 150 del  Codice dell’ambiente di cui al

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento, è stato, purtroppo “ABROGATO” dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Dalla suddetta abrogazione, sono trascorsi dieci anni e non si può escludere, verosimilmente che si siano creati i presupposti per incidere sulle tasche del comune cittadino, considerati anche i danni che vengono patiti dai cittadini ogni qual volta che ci siano forti piogge. A tal proposito si riportano i commi del citato articolo 150 abrogato che recitava, testualmente:”

1. L’Autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 41.

2. L’Autorità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.

4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall’articolo 148, comma 5.

Inoltre, i Tre Amici al Bar, evidenziano che, purtroppo, anche l’ intero articolo 148 del T.U.A. che dava la possibilità ai piccoli Comuni per la gestione in autonomia in ordine all’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato era facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d’ambito competente, risulta essere anch’esso abrogato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

Concludendo, i Tre Amici al Bar si interrogano: tenuto conto di tutto quello che accade sempre  ogni qual volta che ci siano forti piogge, non sarebbe opportuno che i Competenti Addetti ai Lavori  provvedessero a correggere la normativa de quo, visto che negano ed escludendo come causa delle forte piogge la geoingegneria climatica?? In tal modo, agli Enti Locali non sarebbe data l’opportunità di ritornare alla gestione del servizio idrico?

Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao