A cura della Dott.ssa Anna Maria Rita Masin
In questo articolo voglio affrontare un argomento apparentemente banale ma che, ogni tanto, nella pratica clinica e nella quotidianità, emerge.
La differenza, sia culturale che di ruolo, tra la figura dello Psicologo, dello Psicoterapeuta, dello Psicoanalista, del Psichiatra, del Neurologo, del Counselor. Scrivo subito le definizioni e le competenze:
1- Lo Psicologo: è una persona laureata, con laurea quinquennale (magistrale) in Psicologia e che ha superato l’esame di stato conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo; poi si è iscritto all’Ordine Regionale degli Psicologi. Lo psicologo NON può somministrare farmaci perché non è medico (pena la radiazione dall’Ordine).
2 – Lo Psicoterapeuta: è una persona che ha conseguito i seguenti titoli: 1- Laurea magistrale in Psicologia o Laurea in Medicina; 2- abilitazione all’esercizio della professione (tramite esame di stato e successiva iscrizione all’ordine dei medici o degli psicologi); 3- diploma di specializzazione in Psicoterapia (il diploma in Psicoterapia deve avere la seguente dicitura “ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509” oppure “riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. del 16 novembre 2000”).
3 – Lo Psicoanalista: è uno Psicologo o un Medico con specializzazione ad una scuola di Psicoterapia ad indirizzo Psicanalisi; quindi è uno Psicoterapeuta.
4 – Lo Psichiatra: è una persona laureata in Medicina, iscritto all’Ordine dei Medici che ha conseguito la specializzazione in Psichiatria: questa figura professionale prescrive i farmaci. Può essere Psicoterapeuta (se, oltre alla specializzazione in Psichiatria, ha un’altra specializzazione in Psicoterapia, sempre riconosciuta dal M.U.R.S.T.).
5 – Il Neurologo: è una persona laureata in Medicina, iscritto all’Ordine dei medici e Specializzata in Neurologia. È un professionista che somministra i farmaci. Può anch’egli essere Psicoterapeuta. Solitamente gli ambiti di intervento del neurologo sono le malattie neurologiche degenerative (Demenze, Parkinson, Traumi Cranici, ecc.).
6 – Il Counselor: questa è una figura professionale molto confusa poiché, fino a pochissimi mesi fa, il counselor poteva essere un qualsiasi diplomato o laureato (anche una ragioniere o un ingeniere) che ha frequentato un corso annuale in counselling. Da circa un anno grazie al ricorso al TAR da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, è stato decretato quanto segue: “Il TAR del Lazio, con sentenza n. 13020/2015, dispone che il disagio psicologico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze dello psicologo e che – passaggio fondamentale che di fatto riconduce anche il counseling ad attività tipica dello psicologo – la valutazione della gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica propria dello psicologo e NON dei counselor.”. Il Cuonselor deve essere solo uno Psicologo.
P.S.: è importante informarsi sempre sulle qualifiche e sui titoli. Ora si possono fare ricerche anche on line sul sito dell’Ordine degli Psicologi