RISPETTARE I LIMITI SOGLIA D’IRRADIAZIONE ELETTROMAGNETICA PREVISTI PER LEGGE NON METTE AL RIPARO DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.
Maurizio Martucci
Eravamo rimasti alla svalutazione commerciale dell’immobile irradiato dal wireless, radiazioni non ionizzanti. Adesso invece siamo passati direttamente alla responsabilità in solido dei proprietari di case e terreni davanti al giudice: quanti a cuor leggero per ingrassare il proprio portafogli affittano terre private o lastrici solari sul tetto del palazzo per consentire l’installazione di un’antenna di telefonia mobile o una stazione radio base (SRB), sono chiamati a rispondere di eventuali danni sanitari e ambientali al pari delle compagnie telefoniche. Cioé non possono più sentirsi esenti da responsabilità rispetto agli
effetti dell’irraggiamento su ambiente e persone. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale distrettuale di Münster, in Germania (Renania Settentrionale Vestfalia), in merito ad un contenzioso sollevato dall’amministrazione comunale del centro tedesco che intendeva rescindere il contratto di locazione per l’ubicazione di una SRB. Il giudice ha infatti
chiarito come i proprietari di immobili e terreni che affittano spazi per antenne (in Italia, di norma per un compenso inferiore ai 10mila euro l’anno) insieme agli operatori di telecomunicazioni (c.d. disgregatori rispondono per i danni che l’attività può causare.
Nel caso di specie, il giudice ha anche chiarito che il Comune è contrattualmente responsabile per 30 anni.
I proprietari di immobili devono quindi essere responsabili anche di tutti i nuovi pericoli e rischi, che possono essere ulteriormente rafforzati attraverso futuri aggiornamenti e nuove tecnologie di telefonia mobile. In caso di danno, questo può essere reclamato da terzi allo stesso modo del gestore dell’impianto. E poiché il comune e i suoi rappresentanti avrebbero
potuto/dovuto saperlo, la loro querela per la risoluzione del contratto di locazione è stata respinta.
Quindi, nessun motivo di risoluzione è da riscontrarsi nel fatto che il comune ha considerato gli ulteriori possibili rischi per la salute di seguito riportati i valori limite del 26° BImSchV (l’ordinanza sui campi elettromagnetici approvata nel 1997 e aggiornata nel 2013) al momento della conclusione del contratto non erano sufficientemente evidenti. Quindi rispettare i limiti soglia d’irradiazione elettromagnetica previsti per legge non mette assolutamente al riparo dalla richiesta di risarcimento danni. Questo è quanto si legge a pagina 12, ultimo comma e pagina 13 in cima alla sentenza: “In quanto società pubblica,
l’attore non è un privato particolarmente vulnerabile. Secondo la sua stessa presentazione, non solo le discussioni sui possibili rischi per la salute dei sistemi radiomobili, anche se i valori limite del 26° BImSchV sono rispettati, non solo sono pubbliche da molti anni, ma sono stati “dubbi scientificamente giustificati” noto anche prima della conclusione del
contratto. A questo proposito, il comune ricorrente deve accettare la conoscenza del suo allora sindaco.
Il rischio di un’errata valutazione degli effetti politici della decisione assunta dall’attore rientra nella propria area di responsabilità e di rischio, che non può trasferire al convenuto come partner contrattuale con l’ausilio di obblighi di informazione. Anche se i gestori dell’impianto sostengono ripetutamente di rispettare i valori limite del 26° BImSchV durante il funzionamento dell’impianto, la responsabilità da parte loro o dei proprietari non è affatto esclusa.
Al contrario, la Corte Federale di Giustizia ha più volte affermato che produttori o gestori di impianti non possono esonerarsi facendo riferimento al rispetto dei valori limite ufficiali
se sono accusati di ulteriori effetti dannosi e simili sono noti o avrebbero dovuto essere conosciuti. Ciò è già oggi evidente in considerazione del fatto che anche la situazione dello studio scientifico dimostra prevalentemente ulteriori effetti ed effetti nocivi al di sotto dei valori limitedel 26° BImSchV.”
“Poiché anche organismi ufficiali come il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (STOA) sottolineano che i valori limite di radiazione elettromagnetica sono troppo elevati di almeno un fattore 10 – commenta l’avvocato Krahn-Zembol, in giudizio difensore del Comune di Münster – il proprietario si assume una responsabilità quando stipula un accordo con un
telefono cellulare operatore di sistema al riguardo.” Insomma, i comuni, le parrocchie (affitto dei campanili) e i loro rappresentanti possono e devono naturalmente
sapere che, in quanto locatori, sono pienamente responsabili per i danni causati dai trasmettitori di telefoni cellulari, secondo il tribunale regionale di Münster.
“Inoltre – continua il legale – gli stessi gestori di sistema si sono assicurati per importi di responsabilità relativamente bassi. Se i comuni dovessero comunque stipulare un accordo, dovrebbero chiedersi in che misura e in che misura dovrebbero stanziare fondi dal
bilancio comunale per questo rischio di responsabilità.
Il tutto ricorda l’esenzione ampia (e anche legale) per i gestori di centrali nucleari, che sarebbero responsabili solo fino a 250 milioni di euro anche in caso di incidente grave. Anche se gli operatori di telecomunicazioni affermano ripetutamente di rispettare i valori limite nella gestione dei propri impianti, ciò non esclude in alcun modo responsabilità da parte loro o del proprietario dell’immobile. Al contrario, il Tribunale Federale (in
Germania) ha più volte affermato che produttori o operatori non possono liberarsi facendo riferimento ai valori limite ufficiali se conoscono o avrebbero dovuto conoscere ulteriori effetti nocivi, ecc.. Ciò è evidente anche oggi , poiché anche la maggior parte degli studi
scientifici mostra effetti aggiuntivi ed effetti nocivi anche se la radiazione è inferiore ai valori limite“. Non solo in Germania, perché lo stesso principio di responsabilità in solido vale anche in Svezia, come sottolineato da Björn Gillberg presso l’Environmental Center: “È lo stesso principio che si applica in Svezia. Ritengo che in questi casi sia l’operatore di telecomunicazioni che il proprietario dell’immobile siano solidalmente responsabili per i danni derivanti dall’attività ai sensi della legge illecita applicabile nel Codice dell’Ambiente.