Eternit, istruzioni per l’uso

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Riceviamo e pubblichiamo dal Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”.

Spettabile Redazione del Mass-Media il Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”, sigla “INS.”, ai fini dell’affermazione della cultura della legalità e per la sicurezza delle strutture presenti nel nostro comprensorio, comunica che cittadini di Ladispoli (Roma) si sono rivolti al nostro Movimento, chiedendo, per le vie brevi di interessarsi sulla situazione dello stato degli edifici condominiali che eventualmente potrebbero essere interessati da materiale riconducibile all’amianto, quali ad esempio l’eternit. A tal proposito il Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”, sigla “INS.” comunica che su fonti aperte  – internet – si possono trovano tutte le necessarie indicazioni che, brevemente ed in sintesi evidenziamo di seguito. L’asbesto ovvero l’amianto è un insieme di minerali del gruppo dei silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli ed è un minerale con struttura fibrosa utilizzato fin da tempi remoti per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore. Risulta presente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. In particolare, tra l’altro l’amianto è stato utilizzato anche nell’edilizia, attraverso la miscela cemento – amianto, il cosiddetto eternit. Il Movimento de quo, inoltre, evidenzia che i rischi per la salute dovuti all’uso dell’amianto derivano dal possibile rilascio di fibre microscopiche dai materiali all’ambiente. Difatti tali fibre, se disperse in aria, possono essere inalate dall’uomo e le malattie che ne conseguono sono dunque associate all’apparato respiratorio,perché l’amianto può entrare in profondità negli alveoli polmonari, essendo stato l’amianto riconosciuto come un cancerogeno certo per l’essere umano. I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre solo il deterioramento causa la cessione di fibre dai materiali compatti. Pertanto il cemento-amianto, ovvero l’eternit, essendo un materiale compatto, è molto meno pericoloso dei materiali friabili. I materiali contenenti amianto compatto possono diventare un rischio se abrasi o danneggiati; difatti le polveri di amianto, respirate, provocano, infatti, l’asbestosi, nonché tumori della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico e dei bronchi ed il carcinoma polmonare ed una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano; tuttavia un’esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarle. L’eternit, è stato utilizzato anche per la coibentazione di edifici, tetti, soffitti, tegole, tubazioni, canne fumarie, serbatoi acqua, rete fognaria ecc. Dal 1992 ne è stata accertata la pericolosità ed il Legislatore è intervenuto vietandone l’estrazione, l’importazione, l’esportazione la commercializzazione e la produzione emanando la Legge n.257/1992. In merito alla suddetta pericolosità dell’amianto è necessario affidarsi ad aziende specializzate che operano in sicurezza sia per i lavoratori sia per l’ambiente circostante e quindi per la salute pubblica; il principio ispiratore delle bonifiche di manufatti contenenti amianto è quello di agire senza disperdere fibre di amianto nell’aria ed esistono tre metodi: la rimozione, l’incapsulamento ed il confinamento. Nell’ambito della materia condominiale, l’amministratore del condominio dovrebbe avere cura di effettuare un censimento ed una mappatura degli eventuali manufatti in amianto presenti sulle parti comuni, rivolgendosi ad un tecnico abilitato che dovrebbe relazionare su tale situazione, trattandosi dell’osservanza della Legge n.257/1992. Se laddove fossero, eventualmente, individuati e presenti manufatti contenenti amianto – ad esempio eternit – l’amministratore del condomino è tenuto ad informare immediatamente l’assemblea dei condomini, in considerazione della circostanza emersa a seguito della circostanziata relazione del tecnico abilitato in ordine all’individuazione di manufatti in amianto – eternit – presenti nel condominio, individuati con certezza di matrice friabile, atteso che le polveri si potrebbero staccare diffondendosi nell’aria ed essere inalate. In tal caso l’amministratore del condomino deve comunicare all’ASL competente la presenza nel condominio dallo stesso rappresentato legalmente, l’individuazione del suddetto materiale rinvenuto ed individuato certamente, pena una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, in ordine alle eventuali soluzioni attuate per la rimozione dell’eternit, occorre osservare i dettati normativi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, dal D.Lgs n.257/06, dalla Legge n.257/92 e seguire le direttive tecniche del D.M. 6/9/94. Inoltre, il Decreto ministeriale del 6 settembre 1994 impone la bonifica dell’amianto in strutture riconosciute idonee, mentre sono agevolabili al 50% le spese per la rimozione dell’amianto, ovvero gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici, situazioni evidenziate nella nota guida fiscale presente in formato pdf nel noto sito web dell’Agenzia delle Entrate ed intestata “Ristrutturazioni Edilizie:le agevolazioni fiscali”. Il Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”, sigla “INS.”, ringrazia la Redazione del Mass – Media per l’eventuale piccolo spazio concesso.

MOVIMENTO CIVICO DI IDEE

       E CULTURA “INSIEME