Difensore civico e Carta dei servizi

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I Tre amici al Bar Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao, nell’ulteriore riunione si sono posti alcune domande sul Difensore Civico della Regione Lazio e sulla relativa Carta dei Servizi in vigore dal 01.12.2023.

Come è noto i “Tre Amici al Bar” hanno interessato sempre la stampa e formulato, ai vari livelli Istituzionali, le loro perplessità sui diversi aspetti relativi alla  nuova gestione ACEA ATO2 S.p.A. a Ladispoli. Negli articoli pubblicati saggiamente dalla Stampa, quindi, i lettori dei mass media locali e dei social-media, vengono sempre informati sulla delicata tematica e  puntualmente informati sull’analisi dei fenomeni che giorno dopo giorno, il presunto giallo continua e solleva vari dubbi formulati alle Istituzioni Pubbliche.

Come è noto, il primo passo è stato il tentativo di sensibilizzare il Consiglio Comunale di Ladispoli, mediante una mozione (lo Statuto del Comune di Ladispoli lo prevede), inviata via PEC, di tre pagine che è stata protocollata il 5.6.23 con nr. 27431; purtroppo né il Sindaco, né il Presidente del Consiglio Comunale e nessuno degli altri 22 Consiglieri Comunali hanno ritenuto opportuno fare un minimo cenno della mozione anzidetta e/o rispondere/trattare l’argomento durante il Consiglio Comunale dedicato alle mozioni ed interrogazioni, nonostante quanto dispone lo Statuto del Comune di Ladispoli all’articolo 7, comma 3, che ancora oggi recita: “3. Il presente Statuto ed il regolamento disciplinano la materia, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.”

Da ultimo apprendiamo in data 30.01.2024 durante l’ascolto in radio, ovvero nell’ultimo Consiglio Comunale si è appresa, se non abbiamo compreso male, anche le parole “..l’impianto idrico è abbastanza datato..”, da considerarsi un fatto importante e fondamentale se si considera che dal 18.05.2023 al 31.01.2024 la stampa ha pubblicato i nostri documentati comunicati stampa.

Ma andiamo avanti sempre saggiamente e con riscontri documentali sulla base delle informazioni che puntualmente forniscono le Fonti Aperte che sono sempre da ringraziare da parte nostra, per la mole di informazioni strategiche e puntuali che danno da sempre a tutta l’Opinione Pubblica. Andiamo avanti, quindi!

Come è noto, vista la mancanza di risposte da parte delle figure Istituzionali locali, i “Tre Amici al Bar” si sono rivolti al Difensore Civico della Regione Lazio tenuto conto della Legge Regionale n.17/1980 e all’AGCM. Difatti,  con prot. nr. 17083 del 10.7.23 il Difensore Civico e AGCM (prot. nr. 61042 del 17.7.23), che  hanno acquisito la nota di pagina 3 alla quale era, ovviamente, anche allegata la predetta Mozione del 5.6.23 e nel mese di agosto 2023 i “Tre Amici al Bar” insieme ad altri  133 Cittadini/Utenti sottoscrittori, hanno inviato a quattro Procure un esposto di sei pagine, al quale sono state allegate n.38 pagine di documenti,  tutto questo per ottenere risposte concrete sui tanti “dubbi” documentati da pertinente documentazione presente su Fonti Aperte e che, ovviamente, come già detto vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi e/o sugli esiti delle varie iniziative.

La prima domanda che ci siamo posti saggiamente è:”

Cosa fa’ il Difensore Civico della Regione Lazio?

La risposta è senza dubbio: “Il Difensore Civico della Regione Lazio, previsto dall’articolo 38 dello Statuto del 1971 e confermato dall’articolo 69 del Nuovo Statuto, è stato istituito con L.R. 17/80 con il fine di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi e negligenze della Pubblica Amministrazione ed assicurarne il buon andamento, la correttezza e l’imparzialità. E’ eletto dal Consiglio Regionale a maggioranza qualificata”, così come risulta indicato nel sito istituzionale del Difensore Civico della Regione Lazio.

Tra l’altro, dal 01.12.2023 è presente sempre sul sito web istituzionale del Difensore Civico della Regione Lazio anche la “Carta dei Servizi” che come risulta sul predetto sito web istituzionale riporta, altresì: “….Quindi, la Carta entra nel vivo della descrizione dei singoli procedimenti di competenza del Difensore civico, esaminati uno per uno in tutti i loro passaggi. La principale fonte di competenze del Difensore civico è data tuttora dalla legge 241 del 1990 che stabilisce il principio della trasparenza della Pubblica amministrazione, cosicché le ipotesi di diniego o differimento dell’accesso agli atti da parte dei cittadini costituiscono materia per eccellenza del Difensore civico. Ma anche il D.lgs. 33 del 2013, istituendo l’accesso civico generalizzato, ha dato ulteriori competenze al Difensore civico…..” ecc.ecc..

Passiamo ora alla “Carta dei Servizi”. Quindi ci siamo domandati: “quando è stata introdotta la “Carta dei Servizi”?

Anche qui, senza dubbio, la risposta è che l’introduzione  della Carta dei Servizi è come presidio/strumento di tutela per i Cittadini e si ha con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. Successivamente, con D.L. n. 163 del 12 maggio 1995, in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 109 del 12 maggio 1995, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273, recante: “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, G.U. Serie Generale n.160 del 11-07-1995.

Inoltre, come è noto il Legislatore, ha emanato la Legge n.190/ 2012, c.d. Legge Anticorruzione che configura la trasparenza dell’attività amministrativa come “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, in quanto rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse, mentre con il  Decreto Legislativo n.33/ 2013 si ha il relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza amministrativa che è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni Istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anti corruzione (attraverso il quale si individuano i settori più a rischio di corruzione) e Piano delle performances nel quale dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti da ciascuna Amministrazione.

Pertanto, appare documentalmente,  che dal 01.12.2023, così come risulta dal predetto sito web istituzionale del Difensore Civico della Regione Lazio, che avendo lo stesso Difensore Civico della Regione Lazio ricevuto la PEC datata 08.07.2023, non possiamo escludere, verosimilmente, che lo stesso abbia inviato a questo punto,  la predetta nota ad eventuali vari Enti interessati nella vicenda de quo, e  conseguentemente, le loro risposte sono state successivamente poi inviate ai “Tre Amici al Bar”, senza però che il Difensore Civico abbia mai espresso e/o commentato le sue Relazioni attivate con gli Enti interessati alla questione”acqua bene primario comune/ passaggio da Flavia Servizi S.r.l. a ACEA ATO2 S.p.A.”.

Tale aspetto ci lascia veramente perplessi, perché non risulta neanche che lo stesso abbia formulato alcun “parere qualificato” in ordine ai quesiti posti dal 08.07.2023! Difatti, contestualmente non si può escludere verosimilmente, che lo stesso sia adoperato nel periodo compreso dal 08.07.2023 fino al 30.11.2023 alla redazione della Carta dei Servizi del Difensore Civico della Regione Lazio, tant’è che con decorrenza 01.12.2023 appare la citata Carta dei Servizi del Difensore Civico della Regione Lazio, tra cui risulta, tra l’altro: “…non può rendere pareri legali eventualmente chiesti da privati….”. Quindi, concludendo, non possiamo non domandarci a cosa bisogna adempiere nei termini di Legge, in ordine alla normativa sulla trasparenza agli atti pubblici e l’accesso ai  Cittadini/Utenti/Contribuenti, nel rispondere ai “dubbi documentati” avanzati con la PEC del 08.07.2023, atteso che proprio dalla data  08.07.2023, non si può escludere verosimilmente, che non  siano stati osservati i termini di Legge, senza peraltro assumere un saggio Ruolo Istituzionale nella delicata vicenda de quo ? Appare, quindi, che nel lasso di tempo dal 08.07.2023 al 30.11.2023, non risulta una presa di posizione, ovvero senza neanche spendere una semplice riga di risposta, ad esempio, “non posso intervenire”, che se fosse stata inviata si poteva considerare saggiamente, a nostro modesto ed umile avviso,  comunque, una saggia ed importante risposta qualificata da parte del Difensore Civico della Regione Lazio in merito ai quesiti posti.

Ringraziamo, comunque il Difensore Civico della Regione Lazio per la Carta dei Servizi de quo, forse  con un pochino di ritardo ci domandiamo, anche perché mai abbiamo ricevuto nel periodo previsto dalla Legge una risposta adeguata, concreta e pertinente alla soluzione dei quesiti posti. Adesso Vi chiediamo a Voi sul senso dell’ Istituzione del Difensore Civico della Regione Lazio tenuto conto che nella Carta dei Servizi de quo in vigore dal 01.12.2023 risulta indicato: ” COSA NON PUÒ FARE IL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico regionale non può:

• intervenire nelle questioni fra privati;

• sostituirsi ad un funzionario di una P.A. nell’esecuzione dell’attività dovuta;

• sostituirsi agli organi investiti di un potere di annullamento/revoca/rettifica/sospensione in

autotutela di un atto amministrativo;

• rendere pareri legali eventualmente chiesti da privati;

• irrogare sanzioni;

• interferire nell’attività di organi giudiziari o di polizia giudiziaria o trasmettere ad essi

denunce o esposti o istanze su e per mandato legale dei cittadini;

• rappresentare o assistere i cittadini in giudizio o in sede di media-conciliazione

precontenzioso;

• sospendere, con la sua istanza, i termini di decadenza per il ricorso al Giudice amministrativo e per la proposizione della querela;

• intervenire nel merito rispetto a terapie, diagnosi, valutazioni, prescrizioni e referti medico

sanitari.”

Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao