DECRETO DI NATALE, DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

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Per tutto il periodo natalizio l’Italia in zona rossa e zona arancione in giorni differenti. Rimane necessario il rispetto del coprifuoco tra le 22 e le 5 per tutto il periodo delle feste.

Le misure emanate con il Decreto Legge 18 dicembre 2020 numero 172 si applicano sull’intero territorio nazionale.

Tutti i giorni festivi e prefestivi: 24, 25,26, 27 e 31 dicembre sono considerati giorni rossi dunque si ferma tutto: negozi, spostamenti e ristoratori.
Nello specifico sono vietati tutti gli spostamenti tranne che per comprovate necessità di salute e lavorative. Negozi: restano aperti alimentari, farmacie, edicole e tabaccai, parafarmacie. A sorpresa qualche lusso: lavanderie, parrucchieri e barbieri. Ristorazione: sospesa. Consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22. Un passaggio fondamentale:

Durante  i  giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  e'  altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata
nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia'  conviventi,  oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Viene concesso durante giorni spostarsi all’interno della Regione per raggiungere parenti e amici, dunque sarà permesso accogliere a casa ospiti non conviventi. Il pranzo di Natale potrebbe non essere in solitudine. A quanto si legge è vincolato al numero degli ospiti solamente.

Mentre l’Italia sarà arancione nei giorni 28, 29 30 dicembre e 4 gennaio
Spostamenti: consentiti dai comuni di 5000 abitanti in un raggio di 30km, ad eccezione dei capoluoghi. Consentito il ritorno alla residenza. Ristorazione: sospesa. Consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22.

 La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  e'  sanzionata  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Fonte Gazzetta Ufficiale