Per tutto il periodo natalizio l’Italia in zona rossa e zona arancione in giorni differenti. Rimane necessario il rispetto del coprifuoco tra le 22 e le 5 per tutto il periodo delle feste.
Le misure emanate con il Decreto Legge 18 dicembre 2020 numero 172 si applicano sull’intero territorio nazionale.
Tutti i giorni festivi e prefestivi: 24, 25,26, 27 e 31 dicembre sono considerati giorni rossi dunque si ferma tutto: negozi, spostamenti e ristoratori.
Nello specifico sono vietati tutti gli spostamenti tranne che per comprovate necessità di salute e lavorative. Negozi: restano aperti alimentari, farmacie, edicole e tabaccai, parafarmacie. A sorpresa qualche lusso: lavanderie, parrucchieri e barbieri. Ristorazione: sospesa. Consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22. Un passaggio fondamentale:
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Viene concesso durante giorni spostarsi all’interno della Regione per raggiungere parenti e amici, dunque sarà permesso accogliere a casa ospiti non conviventi. Il pranzo di Natale potrebbe non essere in solitudine. A quanto si legge è vincolato al numero degli ospiti solamente.
Mentre l’Italia sarà arancione nei giorni 28, 29 30 dicembre e 4 gennaio
Spostamenti: consentiti dai comuni di 5000 abitanti in un raggio di 30km, ad eccezione dei capoluoghi. Consentito il ritorno alla residenza. Ristorazione: sospesa. Consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22.
La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Fonte Gazzetta Ufficiale