«UNA MISURA CHE VIOLA LA LIBERTÀ PERSONALE». ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DA UNO STUDENTE AL SECONDO ANNO DI GIURISPRUDENZA.
Il fatto, avvenuto una settimana fa, reso noto da un articolo pubblicato sul Resto del Carlino, ha avuto un’ampia risonanza mediatica in quanto riguarda i nostri diritti e la libertà personale arbitrariamente e sistematicamente violate da oltre un anno dall’Autorità.
Lo scorso 23 aprile, a Macerata, è stato accolto il ricorso per l’annullamento di una sanzione elevata ad un ragazzo “reo” di violazione di coprifuoco. La sanzione è stata annullata e la prefettura di Macerata condannata a compensare le spese processuali. Il ricorso al giudice di pace di Camerino è stato presentato non da un avvocato, bensì da un ventunenne, studente di giurisprudenza, Marco Dialuce, per conto dell’amico multato, un ragazzo che aveva violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata; fermato era stato multato: 533 euro (373 in caso di pagamento entro cinque giorni).
“Ho difeso il mio amico ai sensi dell’articolo 317 del codice di procedura civile, il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro. Ho fondato il ricorso – spiega Dialuce – sull’incostituzionalità del coprifuoco, trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale. Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con atto motivato può disporla. Pertanto, è incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del presidente del consiglio dei ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge, e lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge”. “Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra – prosegue – e anche l’emanazione dello stato di emergenza è illegittima, perché il governo non ha ricevuto neppure una legge delega dal Parlamento, che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti. Lo sta facendo appellandosi al decreto legislativo 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini”. Per Dialuce lo Stato non potrebbe assolutamente limitare la libertà personale dei cittadini, anche se per ragioni di sicurezza, lo Stato può limitare la libertà di circolazione, ma di certo non annullarla. Secondo la sentenza 68 del 1964 della Corte Costituzionale, “la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare”.
La sentenza del Giudice di Pace di Camerino, pur avendo effetti limitati alle parti del giudizio e non avendo efficacia erga omnes, ha un enorme valore, in quanto ricorda a tutti noi che solo un atto motivato dell’autorità giudiziaria può impedirci di uscire di casa. Non a caso sabato e domenica scorsa in varie città è stato violato il coprifuoco da folti gruppi di cittadini in diverse città italiane (Firenze, Bologna Cesena, Cesenatico, Trieste): una civile forma di disobbedienza civile per chiedere il ripristino dei diritti.