Qualsivoglia vessazione e/o violenza è sempre una sconfitta dello Stato.
Riceviamo e pubblichiamo
Prosegue, quindi il film giallo, ovvero sciogliere, la nota situazione dei Condomini Ladispolani e delle bollette che si ritrovano a dover pagare per il servizio idrico integrato con il Nuovo Gestore Idrico dal 30.09.2022. Difatti, con la nuova gestione da parte di Acea Ato2 S.p.A. i cittadini residenti dei grandi palazzi, circa 20mila cittadini/contribuenti/utenti, dall’estate 2023 si ritrovano a fare i conti con bollette uniche per tutto lo stabile da suddividere regolarmente in base ai consumi di ogni singola utenza, dotata dell’apposito contatore dell’acqua.
A tal proposito “I Tre Amici al Bar”, scriventi, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e Diego Corrao, in una delle tante riunioni, comunicano le seguenti e sagge riflessioni, documentate, a seguito anche di ricerche effettuate su Fonti Aperte, che evidenziano, con sano realismo, che nel Condominio le spese relative all’acqua devono essere ripartite in base agli effettivi consumi qualora siano rilevabili con strumentazioni tecniche. In mancanza, non andranno ripartite in egual misura tra tutti i condòmini, ma, ex articolo 1123, comma 1, c.c., in ragione delle carature millesimali proprietarie, tenuto conto di quanto stabilito dal Tribunale di Roma mediante Sentenza n. 6163 pubblicata il 18 aprile 2023.
Inoltre, i Tre Amici al Bar, nell’ultima riunione si sono domandati, se il Nuovo Gestore Idrico paga un canone annuale per l’importo di € 10.000,00 circa alla Regione Lazio, in virtù del Disciplinare redatto ai sensi del Regio Decreto n.1775/1933, per trent’anni per un importo complessivo di circa € 300.000,00, si può considerare “vessazione” la bolletta dell’acqua esosa che riceve il Cittadino/Contribuente/Utente da parte di Acea ATO 2 S.p.A.?
Una prima saggia risposta, indirettamente la fornisce ai Cittadini/Contribuenti/Utenti il Rapporto Semestrale del Garante del Servizio Idrico Integrato nella Regione Lazio – periodo dal 25 agosto 2022 al 25 febbraio 2023, ovvero le note situazioni che Tutte le Istituzioni Pubbliche conoscono con i noti cinque punti sul conto del Comune di Ladispoli hanno permesso di avere un primo quadro “inquietante”.
Pertanto, i Tre Amici al Bar hanno interessato, in virtù dell’articolo 118, quarto comma della nostra Costituzione della Repubblica Italiana vigente, sia l’AGCM che il Difensore Civico della Regione Lazio a fare tempo dal dall’8.7.2023.
In particolare, il nostro Legislatore in merito alle Istituzioni Pubbliche interessate, ha disposto il Presidio normativo, rispettivamente, con Legge n.287/90 e s.m.i. con l’articolo 3 “Abuso di posizione dominante” e l’articolo 12 “Poteri di indagine”…1-bis “I tipi di prove ammissibili dinanzi all’Autorita’ comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale sono conservate”, nonché la Legge Regionale del Lazio n.17/1980 e s.m.i.
I Tre Amici al Bar, sono poi passati ad interrogarsi su, cosa si intende per “clausole vessatorie”?
Come sopra indicato, non potendosi escludere, “il regime monopolistico”, ovvero l’obbligo per tutti i Cittadini/Contribuenti/Utenti di accettare il contratto che prevede scaglioni di consumi con prezzi stratosferici per chi supera la “quota sociale”, quindi, è questo il quesito che è stato posto sia all’ AGCM che al Difensore Civico della Regione Lazio sin dall’8.7.2023 e, in particolare, nella TERZA PEC del 20.11.23 per ricordare i compiti Istituzionali e in particolare la questione delle “presunte clausole vessatorie” indirizzata alla AGCM.
Inoltre, l’ espressione “clausole vessatorie” viene utilizzata con riferimento alle clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto. Inoltre, per la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, da ultimo, l’art. 37-bis del Codice del Consumo dispone una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie autorizzando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad intervenire, anche d’ufficio, perché dichiari la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti.
Difatti, sempre su Fonti Aperte, il nuovo comma 2-bis dell’art. 37-bis introduce il potere dell’AGCM di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria anche nel caso in cui accerti l’utilizzo di clausole vessatorie. Rispetto al quadro normativo precedente, quindi, si rafforza il potere sanzionatorio dell’Autorità, non più legato all’inottemperanza del provvedimento precedentemente adottato.
I criteri per la determinazione della sanzione, inoltre, vengono armonizzati a livello europeo, come prescritto dalla direttiva (UE) 2019/2161, tenuto conto dell’approvazione del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, e operano una revisione dell’impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line.
“L’attuazione di questa direttiva europea garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una omogenità sanzionatoria all’interno della Ue. A tal proposito il Legislatore, con il DECRETO LEGISLATIVO 7 Marzo 2023, n. 26 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori in G.U. Serie Generale n.66 del 18-03-2023.
Passando poi al Rapporto Semestrale redatto dal Garante del Servizio Idrico Integrato nella Regione Lazio afferente al periodo dal 25 febbraio 2023 al 25 agosto 2023, il giallo continua per Ladispoli, non potendosi escludere, quanto indicato nel rapporto de quo “……
1.2 Passaggi di gestione e potabilità dell’acqua nel Comune di Ladispoli
Il Comune di Ladispoli ha tuttora in corso un passaggio di gestione da Flavia servizi srl ad ACEA ATO 2 molto complesso (formalizzato a partire da settembre 2022) a causa di difficoltà nel reperire informazioni sugli utenti, misuratori e documenti contrattuali etc etc; dall’altro, i residenti e alcune associazioni hanno evidenziato più volte allo scrivete Garante SII, con reclami, istanze e petizioni, anche tramite il Difensore civico del Consiglio Regionale, una preoccupazione per la tariffazione contenuta nelle bollette recapitate a luglio 2023, anche a causa di una bolletta non più intestata alla singola utenza ma al condominio.
Il gestore, tuttavia, ha ribadito più volte che la prima fattura è stata emessa (in ritardo per i motivi di cui sopra) in attuazione delle delibere ARERA e di quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base di consumi reali, ove disponibili, o in assenza di una lettura effettiva o di una lettura valida, sulla base di consumi stimati secondo i criteri preventivamente condivisi con l’Amministrazione comunale, anche avuto riguardo alle utenze condominiali. Con la nuova modalità di fatturazione, non per singola utenza ma per condomini, infatti, essendo le quote suddivise per scaglioni legate ai volumi mc, i condomini si troveranno a superare le soglie (con applicazione complessiva di importi maggiori) originariamente pensate per una singola utenza.
Il Gestore ACEA per facilitare e gestire il periodo di passaggio alla nuova modalità di fatturazione, tuttavia, ha anche sviluppato uno specifico tool di ripartizione degli importi fatturati a beneficio degli Amministratori di condominio messo a disposizione gratuitamente sul sito internet del Gestore, che tuttavia non conterrà i costi delle singole utenze…ecc.ecc.”
A tal proposito, il Tribunale di Roma, con la suddetta Sentenza n.6163 pubblicata in data 18 aprile 2023, costituisce, un saggio riferimento molto importante per i Cittadini/Contribuenti/Utenti in ordine alla contabilizzazione dell’acqua nei Condomini, atteso che per la corretta ripartizione gli Amministratori di Condominio devono attivare un servizio di lettura delle singole utenze dello stabile amministrato da affidare a società esterne, con ulteriori costi a carico del condomino, nonché ulteriore tempo, autorizzazione assembleare da parte dei condomini, nonché costituzione di un fondo per il pagamento delle bollette dell’acqua con relativa variazione del bilancio condominiale, sempre con giusta e corretta autorizzazione da ottenere dall’assemblea dei condomini. Concludendo, quindi, risulta abbastanza lunga la tempistica nonché le ulteriori incombenze che gravano sui Condomini della Città di Ladispoli, perché invece di semplificare, si ripercuotono consapevolmente e inesorabilmente su tutti i Cittadini!!!!!!
Occorre dare concreta efficienza alla Pubblica Amministrazione, evitando qualsivoglia vessazione e/o violenza perché ciò è SEMPRE una sconfitta per lo STATO, ovvero attraverso la concreta applicazione dell’articolo 97, secondo comma della Nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera DEMOCRAZIA.
Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao