Gli impianti “vetusti” sono a norma? Se no, visto le sentenze e gli interventi delle figure istituzionali a favore dei diritti degli utenti, perché pagare per “disservizi irregolari”?
I Tre amici al Bar Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao, proseguono con le riunioni straordinarie atteso che in data 21.03.2024 c’è stato il Consiglio Comunale a Ladispoli con all’ Odg “Mozioni ed Interrogazioni” ed, in particolare, è stata presentata la “Mozione relativa la non potabilità dell’acqua in località Olmetto-Monteroni” del territorio di Ladispoli (Roma), finalizzata ad ottenere la riduzione della tariffa idrica nella suddetta località e la predetta mozione è stata votata all’unanimità da tutti i presenti in Aula Consiliare.
Grazie alle Fonti Aperte – Google – la non potabilità dell’acqua in località Olmetto Monteroni si annovera da tanti anni, nonostante l’esistenza già datata, ma efficace della Sentenza n. 2182/2016 della Suprema Corte di Cassazione. Difatti un Gestore della rete idrica ha dovuto risarcire gli Utenti, così disponeva a suo tempo, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione – Sentenza 4 febbraio 2016 n. 2182 – che ha affrontato il tema dei disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile che tocca migliaia di cittadini che, in varie regioni, non possono contare quotidianamente su un flusso idrico costante e di buona qualità dell’acqua. Inoltre, in merito alla nota tematica dell’acqua pubblica, si rinviene, su Fonti Aperte – Google – un articolo di stampa intestato “Ladispoli, emergenza idrica Acea: un’estate di possibili disagi mitigati dalla gestione in house martedì, 6 Giugno 2017-.
Quindi, per fare chiarezza si ricorda, altresì, che il Consiglio Comunale di Ladispoli nella seduta dell’11 novembre 2021 approvò all’unanimità dei presenti la mozione contro la quotazione dell’acqua in borsa, condannando così ogni forma di privatizzazione e di speculazione! Non si comprende per quale motivo sottostante, l’Amministrazione di Ladispoli, o meglio il suo rappresentante nella “Conferenza dei Sindaci”, non abbia fatto presente che non è possibile accettare una variazione di tariffa così drastica e sfavorevole per l’ utente, perché nessuna persona senziente accetterebbe una riduzione della quantità da 120 MC a 60 MC, oltretutto con una tariffazione a scaglione, che varia ogni anno, e che ha fatto “centuplicare” i costi pretesi nelle bollette/fatture bimestrali, atteso che non si può escludere, verosimilmente, la vetustà delle opere idriche e fognarie!
A tal proposito, difatti, durante la discussione della suddetta Mozione approvata in data 21.03.2024 all’ unanimità dei Presenti in Sala Consiliare a Ladispoli, si è appreso, in sintesi:
– dell’ incontro del 28.06.2023;
– dei Protocolli Tecnici dei mesi Ottobre e Novembre 2023 nei quali l’attuale Amministrazione di Ladispoli ha chiesto interventi strutturali sull’acquedotto, sul sistema depurativo e fognario ad Acea Ato 2 S.p.A. e relativo inserimento da parte del predetto Nuovo Gestore Idrico Integrato nel piano quinquennale;
– dell’introito netto di € 8.000.000,00 annui da parte della stessa Acea ATO 2 S.p.A. per le bollette dell’acqua;
– della riunione del 05.02.2024 tenutasi con il Nuovo Gestore Idrico Integrato;
– della Relazione Tecnica della P.A. di Ladispoli;
– della circostanza, che Acea ATO 2 S.p.A. è “affidatario delle strutture idriche, di depurazione e fognaria” che sono di Proprietà del Comune di Ladispoli (Roma).
I Tre Amici al Bar, nel primo accesso agli atti del 12.01.2024, non concesso, hanno chiesto di venir a conoscenza dei dati tecnici sull’intero ciclo dell’acqua, proprio per stabile se i vari impianti a Ladispoli rispettano le norme attuali e nel caso contrario il gestore dell’acqua non può chiedere all’ utente le tariffe attuali, visto che il Difensore Civico della Regione Liguria chiede la restituzione per le quote per la depurazione dell’acqua perché non a norma! Gli impianti “vetusti” sono a norma? Se no, visto le sentenze e gli interventi delle figure istituzionali a favore dei diritti degli utenti, perché pagare per “disservizi irregolari”?
Difatti, in merito al trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, si evidenzia che la normativa comunitaria di riferimento è costituita dalla Direttiva 91/271/CEE, la quale sancisce che gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente.
Pertanto, mediante l’Ordinanza n.20361/2023 della Corte Suprema di Cassazione, sembra essersi definitivamente conclusa la questione che da anni si trascina in merito alla pretesa dei Gestori di servizio idrico integrato del pagamento – da parte degli utenti – della famigerata tariffa di depurazione.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non può più essere applicata la tariffa per le utenze serviti da impianti di depurazione che svolgono un trattamento non appropriato in base alla normativa vigente. La predetta decisione ha efficacia dal 14 luglio 2023 e lascia aperta la possibilità della ripetizione di quanto indebitamente pagato dagli utenti negli ultimi dieci anni.
Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.
Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao