Alcune riflessioni in merito alla nascita delle tariffe di Acea ATO 2.
L’ acqua è un bene primario essenziale alla vita e, pertanto secondo la normativa nazionale e tenuto conto dell’entrata in vigore in data 21.03.2023 del Decreto Legislativo 23.02.2023 n.18, ossia la normativa emanata in attuazione della Direttiva UE 2020/2184 che disciplina la qualità delle Acque potabili ad uso Umano, ovvero l’uso potabile dell’acqua è la Priorità. Grazie al Regio Decreto 11.12.1933 n.1775 e s.m.i. l’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde comunque riservate all’uso potabile, potranno essere destinate ad altri solo nei casi previsti dall’articolo 12 bis che recita “il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto della possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile.
Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. L’ utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto”. A tal proposito si evidenzia che gli Enti Istituzionali (Regione) proprio grazie alla Fonte Normativa Primaria relativa al predetto Regio Decreto n. 1775/1933 e s.m.i. , quest’ ultimo è indicato all’inizio dello “Schema di Disciplinare”, ove sono esposti, ad esempio, altresì, diversi Articoli, tra cui:
Articolo 6 – Nel rispetto del principio della temporaneità, il presente disciplinare che costituisce parte integrante dell’atto di rinnovo della Concessione ha durata trentennale fino al..settembre 2031.
Articolo 7 – …La Concessionaria si impegna a corrispondere il canone annuo per uso consumo umano così calcolato: euro 2097,99 ( base anno 2019 ) a modulo x 147 moduli per un ammontare complessivo di € 308.404, 53.
Per conoscere quanto è il costo sostenuto annualmente dal Nuovo Gestore Idrico occorre fare una semplice divisione, ovvero: € 308.404,53: 30 (i trent’anni della durata della Concessione) = € 10.280, 151 è l’importo sostenuto annualmente per trent’anni dal Nuovo Gestore Idrico. Quindi, è normale domandarsi su cosa si paga nella bolletta dell’acqua?
Non si paga l’acqua, intesa come materia prima. Quello che si paga è il costo dei servizi di prelevamento alla fonte, di potabilizzazione, di trasporto fino alle abitazioni e, poi, di convogliamento verso gli impianti per la depurazione.
Difatti, una persona sui social scrive: “Arrivata bolletta Acea…differenza con Flavia Servizi…quota fissa Acea 26.33 Flavia Servizi 2.08 fognatura Acea 23.23 Flavia 2,86 depurazione Acea 23,58 Flavia 8,41 acquedotto Acea 58,47 Flavia 8,29 deposito cauzionale Acea 39,26 Flavia 4,28…” uno dei tantissimi casi, come anche “Ecco la bolletta 12 euro spese acqua totale 167 tutte spese servizio una persona. Spendevo con Flavia euro 15 trimestrale”, sono soltanto due semplici esempi che evidenziano nel mese di Maggio 2023 i consistenti aumenti tariffari concretamente attuati e richiesti dal Nuovo Gestore idrico ACEA ATO 2 alla popolazione di Ladispoli (Roma).
Quindi, ad esempio a fronte del costo sostenuto in trent’anni pari ad € 308.404,53 (costo sostenuto dalla Concessionaria) e nonostante i Finanziamenti BEI non potendosi escludere verosimilmente che la Acea ATO 2 S.p.A. abbia sottoscritto con la Banca Europea per gli investimenti (BEI) il finanziamento da 250 milioni di Euro per investimenti nel servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Roma – notizia pubblicata in data 03 agosto 2020 – https://www.staffettaonline.com/staffetta_acqua/articolo.aspx?id=346931- a supporto di investimenti dell’importo totale di circa 700 milioni di euro nei sistemi di distribuzione dell’acqua potabile, di fognatura e depurazione, anche alla luce del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n.18, peraltro in vigore dal 21 marzo 2023, su quale presupposto si basano le esose bollette dell’acqua, non potendosi escludere che nella Relazione sulla Gestione al 31 Dicembre 2021 di Acea ATO 2 S.p.A. (Sorgente Peschiera), documento peraltro presente su fonti aperte, in formato PDF composto da n.121 pagine e 1,9MB , risulta a pagina 4, in sintesi, testuale:”…. Dopo l’acquisizione dell’idrico potabile…..per quanto riguarda gli altri Comuni…proseguono nel percorso di acquisizione, anche se fra varie difficoltà e richieste, così come per il Comune di Ladispoli”.
Concludendo:
– come si possono giustificare documentalmente i costi dei servizi applicati nelle nuove bollette dell’acqua a fronte di incalcolabili litri di acqua, peraltro molta acqua è dispersa anch’essa come acqua in quantità incalcolabile, mentre l’acqua a costo zero, seppur l’acqua sia un bene primario da sempre?
Come è possibile che il precedente Gestore Idrico Flavia Servizi S.r.l. che attinge a tre pozzi di proprietà del Comune di Ladispoli ha sempre fissato le tariffe proporzionali al costo del bene primario acqua mentre a pari condizioni, in virtù di cosa giustifica documentalmente Acea ATO 2 l’aumento dei costi fissi in bolletta?
A questo punto non si comprende perché la Città di Ladispoli ha dovuto accettare il passaggio al Nuovo Gestore Idrico mentre la Frazione Marina di San Nicola ha mantenuto le pregresse tariffe dell’acqua?
Forse perché ha un proprio acquedotto in autonomia, dalla captazione delle acque alla depurazione ed immissione in rete e tenuto conto che la predetta Frazione usa piccole quantità d’acqua rispetto all’enorme quantità d’acqua che viene distribuita a Ladispoli?
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà e della dignità di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera DEMOCRAZIA.
Roberto Magri Raffaele Cavaliere Diego Corrao