Codice penale. Pene più severe per tombaroli e trafficanti d’arte

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Entrata in vigore la legge 22/2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. Nell’ordinamento penale arriva il Titolo VIII-bis con 17 nuovi articoli.

Un ladro di beni culturali, dal 28 marzo scorso, rischia il doppio rispetto ad un ladro di cose comuni. Tombaroli, ricettatori, trafficanti d’arte e falsari d’ora in poi rischiano di più. Entrata in vigore la nuova legge n. 22/2022 approvata all’unanimità dal Parlamento rivoluziona ed inasprisce le pene. Il codice penale si arricchisce di un nuovo Titolo, il Titolo VIII bis che se compone di 17 articoli.

Collazionate le norme contenute prima nel codice penale e nel codice dei beni culturali. Si innalzano le pene, vengono introdotte nuove specie di reato, introdotte aggravanti quando ad essere oggetto di reati sono beni culturali. Potenziati inoltre gli strumenti investigativi prevedendo che gli organismi dedicati possano anche svolgere attività attività sotto copertura per contrastare il traffico illecito di opere d’arte.

Se prima un tombarolo rischiava tre anni di carcere ora ne rischia sei. Se il furto di beni culturali è aggravato la pena sale a dieci anni (articolo 518-bis). Quali sono le pene per altri reati contro il patrimonio culturale? Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter) è punita con la reclusione da uno a 4 anni.Il reato di  ricettazione di beni culturali (art. 518-quater) è punito da quattro a 10 anni con pena aumentata quando il bene provenga da delitti di rapina aggravata ed estorsione aggravata.

L’impiego di beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da 5 a 13 anni (art- 518-quinquies). Il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) è punito con la reclusione da 5 a 14 anni. L’autoriciclaggio di beni culturali è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (art. 518-septies). La falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies) è punita con la reclusione da uno a quattro anni. La fattispecie di violazione in materia di alienazioni di beni culturali è punita con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 518-novies).

L’importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies) è punita con la reclusione da 2 a 6 anni. L’uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies) è punita con la reclusione da due a 8 anni. La distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies sono punite con la reclusione da 2 a 5 anni. La devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) è punita con la reclusione da 10 a 16 anni.

Graziarosa Villani