SCUDO PENALE PER GLI OPERATORI SANITARI: É GIUSTO?

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The wellbeing and emotional resilience are key components of maintaining essential care services.

SCUDO PENALE, VUOL DIRE NASCONDERE MISFATTI?
GIULIANO (UGL SALUTE): “FINALMENTE CI SIAMO, NORMA DI CIVILTA’ CHE TUTELA I NOSTRI EROI”. MA CHI TUTELA IL PAZIENTE?

A ridosso della Giornata internazionale dell’infermiere, il Senato ha accolto l’emendamento al dl Covid che introduce uno scudo penale esteso al periodo di emergenza per medici e infermieri.

I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose compiuti dagli operatori sanitari «sono punibili solo nei casi di colpa grave». Grazie allo scudo penale i medici e personale sanitario saranno esonerati  dalle responsabilità penali ma anche civili e contabili legati alla campagna nazionale di immunizzazione, eccezion fatta per la colpa grave del medico stesso. “Finalmente ci siamo” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano.Ci troviamo di fronte a una norma – prosegue il sindacalista – che metterà in sicurezza tutti quei professionisti eroi che in questi mesi si sono trovati a combattere, con coscienza e diligenza, contro un nemico sconosciuto”.

La richiesta della categoria era stata determinata dalle morti sospette dopo le inoculazioni dei vaccini Astrazeneca nei mesi scorsi, prima che l’Ema appurasse che non ci fossero correlazioni tra gli eventi di trombosi e la somministrazione del vaccino anglosvedese. I medici, del resto, non hanno facoltà di scelta sul vaccino da inoculare e quindi non possono rispondere personalmente delle reazioni avverse al vaccino stesso, qualora abbiano effettuato correttamente il loro compito che si “limita” alla somministazione. Dunque, il medico risponderà dei danni derivanti da un sovraddosaggio del siero, della mancata osservazione clinica del paziente dopo l’inoculazione o della scelta di una zona del corpo sbagliata per l’iniezione. Questo è considerabile “colpa grave”. Lo scudo penale dovrebbe quindi coprire tutto il personale coinvolto nella campagna vaccinale: i medici ospedalieri o di base, gli specializzandi, i pensionati che risponderanno all’appello, i farmacisti che saranno assoldati previo corso di formazione specifico.

Per questo ampia soddisfazione è stata espressa da sindacati e associazioni di rappresentanza dei medici.  «La responsabilità penale verrà limitata alla sola colpa grave per i casi accaduti durante il periodo della pandemia». Nel contenuto dell’emendamento viene specificato che il grado della colpa sarà valutato tenendo conto della limitata conoscenza scientifica al momento della patologia, delle poche risorse umane e materiali a disposizione a fronte dell’altissimo numero dei casi da trattare e anche del grado di esperienza e conoscenza del personale non specializzato chiamato ad affrontare l’emergenza. «Lo scudo penale – lo ripetiamo anche oggi – non servirà a dare un colpo di spugna e cancellare le responsabilità di chi ha operato con imperizia o negligenza. Riteniamo però – conclude Giuliano – che si tratti finalmente di un segnale di civiltà da parte della politica nei confronti di quell’esercito di operatori sanitari che lavora con diligenza e coscienza e che ancora oggi si sta prodigando con generosità nella guerra contro il virus».

Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, alla notizia:“Scudo penale non vuol dire nascondere misfatti, ma dare valore a ciò che è stato fatto in nome dell’articolo 32 della Costituzione, a garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini”.

Però, così come per le aziende produttrici, gli esponenti politici e per coloro che compongono il comitato tecnico scientifico, lo scudo penale può essere visto come deterrente al pensiero critico dinanzi a protocolli eventualmente non efficaci o dannosi. Si, alla tutela dei lavoratori, ma chi tutela il malato?

C’è il rischio di lasciare scoperte le vittime di errori molto gravi, cosa che oggi crea anche un forte allarme sociale, scrivevano a marzo 2021  – su ilsole24oreUna soluzione potrebbe consistere nella creazione di un sistema di fondi di indennizzo per casi determinati in tempo di pandemia. Uno strumento solidale, finanziato in modo sostenibile da tutti i beneficiari (operatori e strutture) e da risorse pubbliche. Quindi, non un modello che vada solo alla ricerca di responsabili per pretendere risarcimenti a costi altissimi e oggi difficilmente sopportabili (da loro stessi e dalle assicurazioni). Il modello no fault della legge 210/1992, proprio in tema di reazioni avverse da vaccini, potrebbe essere uno spunto – conclude l’autore. Nel link l’articolo completo.

Inoltre, la questione sembra innescare reazioni a catena, secondo quanto riportato da Agi “Il decreto introduce uno scudo penale per i vaccinatori che dimostrino di avere compiuto il proprio dovere professionale con rigore e rispetto delle regole ma gli “esercenti le professioni sanitarie” e gli “operatori di interesse sanitario” saranno iscritti, come si usa di frequente dire, a titolo ‘prudenziale’, ‘cautelativo’ o ‘di garanzia’, nel registro degli indagati” riferendosi agli imprenditori che vengono esclusi dallo scudo penale e per i quali, sottolinea  la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro “la causa di non punibilità stabilita dall’articolo 3 non appare sufficiente di per sé a proteggere dalla gogna del procedimento penale“. Dunque l’appello dei Consulenti del Lavoro è quello di “prevedere per l’imprenditore una norma analoga a quella di cui all’articolo 3, che permetterebbe almeno di ‘compensare’ con una causa di non punibilità il rischio che questi corre nel mantenere aperta l’unità produttiva e i costi che sostiene per la costante bonificazione dell’ambiente di lavoro” – conclude la nota.