Lo ha stabilito il T.A.R. Cosa fare adesso per restituire un volto ai nostri bambini?
L’obbligo di mascherina al banco è illegittimo. Lo stabilisce la sentenza del TAR 2102/2021: la misura è “non in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente”.
È da considerarsi “IRRAGIONEVOLE L’IMPOSIZIONE INDISCRIMINATA DELLA MASCHERINA anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi.”
“Gli atti che il DPCM impugnato ha indicato quali atti presupposti ai cui contenuti fa rinvio, ossia i verbali 123 e 124 del CTS, nulla dicono sul punto.”
“Il CTS ha specificato che il riavvio delle attività scolastiche dovrà continuare a tenere conto dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una “modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione” inclusa quella dell’uso delle mascherine, dunque escludendo una imposizione indiscriminata dell’uso delle mascherine.”
“La relazione del Ministero della Salute [richiesta dal Tribunale] non ha fornito […] le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età superiore ai 6 anni, anche durante l’orario scolastico … dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata.””Ne risulta, dunque, il non corretto esercizio della discrezionalità amministrativa sotto forma di ECCESSO DI POTERE.”
“Il TAR per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (…) dichiara l’ILLEGITTIMITA’ dell’art. 1, comma 9, lett. s), del suddetto DPCM.”
La sentenza è relativa al DPCM 3 novembre, che ha imposto per la prima volta l’obbligo. Il documento afferma che per ragioni formali il Giudice non può estendere la stessa decisione ai due successivi Dpcm (compreso quello in vigore fino al 5 marzo), pur rilevando che hanno “reiterato testualmente la medesima misura in questa sede censurata” e lasciando intendere che nella sostanza la proroga di una misura definita illegittima va considerata ugualmente illegittima.
“Il Governo dunque, prendendo atto di questa sentenza, dovrebbe dare immediatamente seguito rimuovendo l’obbligo da subito.- spiega Carlo Cuppini lo scrittore attivista dei diritti per l’infanzia – Da questo momento chi obbligherà i bambini a indossare la mascherina al banco lo farà applicando una norma illegittima e si prenderà la responsabilità, morale e civile, di esporre i bambini a rischi ampiamente documentati dagli studi scientifici riportati da OMS e UNICEF, nei confronti dei quali non sono state predisposte precauzioni e forme di monitoraggio, in nome di una presunta utilità sociale che il governo, pur obbligato dal TAR e dal Consiglio di Stato, non è stato minimamente in grado di dimostrare”.
“C’è un problema pratico molto importante. – sottolinea Cuppini – Mandare a scuola i bambini senza mascherina, appellandosi a questa sentenza, li esporrà a possibili, traumatici, episodi di riprovazione, discriminazione e stigma da parte di chi non sia informato o sia vittima di paure irrazionali. Prima di procedere con la restituzione dei volti ai nostri figli, possiamo scrivere ai dirigenti scolastici chiedendo che si esprimano con una circolare in merito alla sentenza del TAR, e alla dichiarata illegittimità, irrazionalità, sproporzione e irresponsabilità (tutti aggettivi che esprimono precisi passaggi della sentenza) dell’obbligo. Come responsabile della sicurezza all’interno della scuola, il dirigente è chiamato a rispondere di tutti i rischi a cui sono esposti i bambini, e al modo in cui sono scongiurati o minimizzati. Compresi i nuovi rischi eventualmente determinati da una nuova norma – tanto più se illegittima”.
MODELLO DI LETTERA PER I DIRIGENTI SCOLASTICI IN MERITO ALL’USO DELLE MASCHERINE A SCUOLA
Egregio dirigente …,
Siamo genitori di bambine e bambini frequentanti le scuole dell’Istituto che dirige.
Il 19 febbraio è stata pubblicata la sentenza del TAR del Lazio n. 2102 (che alleghiamo) che – confermando una serie di provvedimenti dello stesso Tribunale e del Consiglio di Stato – afferma in via definitiva l’illegittimità dell’obbligo di mascherina al banco posto con il dpcm 3 novembre (art. 1, comma 9, lettera s).
La sentenza definisce l’imposizione dell’obbligo “non in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità”, “irragionevole”, priva di evidenze scientifiche (che il Ministero, sollecitato, non ha fornito), non rispettosa del principio di precauzione rispetto ai rischi e pericoli a cui la misura potrebbe esporre i bambini.
Si evince infatti dalla motivazione della sentenza che l’obbligo espone i bambini a potenziali “ricadute sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata” e a “pericoli” che – sulla base della relazione consegnata dal Ministero – “non possono ritenersi scongiurati”. Tali rischi sono chiaramente esposti nel documento congiunto OMS-UNICEF del 21 agosto scorso, contenente le linee guida sull’uso delle mascherine per i bambini, richiamate anche nei verbali del CTS.
“Ne risulta, dunque, il non corretto esercizio della discrezionalità amministrativa sotto forma di eccesso di potere.”
“Conclusivamente, alla luce della fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, ai fini che in questa sede rilevano, va dichiarata l’illegittimità dell’atto impugnato.”
Alla luce di questa sentenza riteniamo che l’obbligo di indossare la mascherina al banco per i bambini delle scuole primarie sia da intendersi decaduto, e ci aspettiamo che venga immediatamente disapplicato.
Pur essendo la sentenza relativa al dpcm 3 novembre (oggetto del ricorso), non si può pensare infatti che il merito del provvedimento non sia esteso anche a norme successive che replichino in maniera identica la medesima disposizione. Sembra inoppugnabile il fatto che la semplice proroga di una norma dichiarata illegittima (perché mancante di motivazione e, per contro, comportante rischi e pericoli che “non possono ritenersi scongiurati”) sia a sua volta illegittima in modo sostanziale. Qui stiamo parlando della salute e dei diritti dei bambini, qualcosa di assolutamente sostanziale.
Le chiediamo di diramare con la massima sollecitudine una comunicazione che chiarisca a tutti – famiglie, bambini, personale scolastico – le disposizioni relative all’uso della mascherina dentro le scuole alla luce della sentenza in questione.
Ringraziandola per l’attenzione e per il suo lavoro, le inviamo i più cordiali saluti.