Prospettive di organizzazione e di efficienza della funzione giudiziaria alla luce della Costituzione repubblicana
di Antonio Calicchio
Lo svolgimento di una analisi in ordine alla giustizia, che si imperni sulla sua concezione come “servizio” e che, pertanto, si orienti nella prospettiva di accertarne l’efficienza, implica, in primis, verificarne i tempi di realizzazione, secondo una logica che ritrova tutela costituzionale nella nuova formulazione dell’art. 111, Cost.
Giova, sul punto, rammentare che, secondo un diffuso convincimento, la lentezza dei processi rappresenta uno dei fondamentali ostacoli rispetto allo sviluppo produttivo, da un lato, provocando incertezza nell’ambito degli scambi economici, d’altro lato, scoraggiando gli investitori. Come pure è stato notato che, con le sue pronunce, oltre che coi tempi e le modalità del suo processo, la funzione giudiziaria può accrescere le difficoltà in un contesto normativo già di per sé complesso; può elaborare interpretazioni restrittive o formalistiche; può costituire un fattore di rallentamento, quando non, perfino, di arresto della crescita. O, invece, può apportare un contributo di semplificazione; può agevolare l’attuazione e l’accelerazione dei cambiamenti; può indurre – direttamente o indirettamente – ad una loro correzione; può essere un elemento di sviluppo, di crescita e di competitività.
Per capire la condizione della giustizia, occorre segnalare l’elevato numero di ricorsi pendenti, nei confronti dell’Italia, presso la C.E.D.U. Si pensi che, al 31 dicembre 2007, l’Italia era al settimo posto della classifica dei Paesi convenuti in quella sede, con quasi tremila processi pendenti, così come utile appare evidenziare che, la gran parte di essi, concerne proprio la durata eccessiva dei processi, che – come detto – è il primo sintomo del poco soddisfacente funzionamento del sistema giudiziario.
E numerose risultano essere le cause relative alle disfunzioni che affliggono il sistema giudiziario stesso, cause che, qui, riporterò soltanto in via di sintesi:
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una produzione legislativa ipertrofica che ha smarrito i caratteri di sistematicità, di generalità e di astrattezza che dovrebbero contraddistinguerla;
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l’abnorme quantità di processi che si riversa nelle aule di giustizia;
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l’eccessiva macchinosità del sistema processuale e il profluvio di riti previsti in materia civile, col rischio di trovare assai più difficoltà nell’individuazione della procedura da seguire, che non nella risoluzione della questione controversa;
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le limitate risorse economico-finanziarie per i bisogni della giustizia;
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la imperfetta distribuzione geografica dei giudici e del personale giudiziario ed amministrativo sul territorio.
Se questi sono riassuntivamente i problemi, allora è chiaro che le risposte, che essi attendono, sono prevalentemente di competenza di altre istituzioni statuali e, in particolare, del legislatore, da cui appare legittimo aspettarsi, diversamente da quanto avvenuto nel recente passato, riforme rivolte a recuperare l’efficienza del sistema giudiziario, piuttosto che ad altri aspetti dell’ordinamento.
Pertanto, è indispensabile:
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sviluppare maggiore coscienza circa il modello di magistratura stabilito dall’ordinamento, nonché i confini che lo caratterizzano;
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garantire, ad opera del C.S.M. e dei Consigli Giudiziari, una stretta vigilanza su questo delicato versante dell’attività giudiziaria, in virtù di quanto previsto col D. Lgs.vo n. 160/2006;
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ricercare, per quanto possibile, una sempre maggiore chiarezza ed uniformità nella formulazione degli indirizzi giurisprudenziali;
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prestare la massima attenzione nell’organizzazione e direzione degli uffici, al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. A tal proposito, è necessario promuovere una cultura dell’organizzazione che curi l’analisi di tempi e costi delle procedure, nonché la ricerca degli indicatori di efficienza degli uffici;
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in questa direzione, bisogna cogliere e valorizzare i segnali di “buona organizzazione”, da considerare come autentiche “best practices”, così da poterle esportare negli altri uffici giudiziari; talché, è di intuitiva evidenza che, prima ancora di redigere regole nuove per l’efficienza, si impone l’applicazione, negli uffici giudiziari, di quei modelli organizzativi che si mostrino maggiormente efficienti.
Tuttavia, sembra ragionevole ritenere che l’esigenza di adeguare l’organizzazione e le procedure alle nuove tecnologie disponibili va certamente assicurata, utilizzando, quanto più possibile, le potenzialità dell’informatica, con sensibili miglioramenti in termini di efficienza e di qualità del lavoro.