Botti di capodanno: a Ladispoli si possono sparare per 30 minuti

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C’è voluta una nota del comune per fare chiarezza sull’autorizzazione a sparare i botti di capodanno domani a Ladispoli.Dopo un tira  e molla di ordinanze non chiare, che avevano solo creato confusione tra i cittadini, dal palazzetto di piazza Falcone hanno fatto sapere, con apposita ordinanza, che o botti di capodanno si possono sparare dalle 23.45 del 31 dicembre 2016 alle 0.15 dell’1 gennaio 2017.

Sperando che non ci siano i soliti idioti irresponsabili che si fanno male e provocano danni.

A tale proposito è giunto l’appello del sindaco Paliotta ai cittadini di Ladispoli.

“Ricorrere ai soli strumenti coercitivi è insufficiente e inadeguato per cui, a nome dell’Amministrazione comunale, mi appello al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità di tutti i cittadini di Ladispoli affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che potrebbe produrre sulla propria sicurezza, sulle altre persone e sugli animali”.
Con queste parole il sindaco Crescenzo Paliotta ha commentato l’ordinanza con la quale la notte di Capodanno sono vietati l’accensione ed il lancio difuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici. Ad eccezione di quelli in libera vendita nella fascia oraria compresa tra le 23,45 del 31 dicembre 2016 e le 0,15 del 1 gennaio 2017.
“Ogni anno a livello nazionale – ha concluso Paliotta – si verificano infortuni anche gravi alle persone e agli animali nell’utilizzo di simili prodotti. Esiste un pericolo oggettivo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione ai contenuti, pur modesti, di materiale esplodente e tali comunque da portare danni anche in relazione al rumore prodotto”.
La violazione all’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge fatte salve, inoltre, le eventuali e ulteriori sanzioni penali.