Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

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E l’Ambiente che circonda tutti noi Cittadini

I Tre Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao, espongono di seguito alcune riflessioni al riguardo, in ordine all’accesso agli atti indirizzato all’Autorità competente, di cui:

1) Prot. nr. 261812024 del 12.1.24; il Segretario Generale Dr.ssa P.T. Costantini in data 16.1.2024 nega l’accesso.

2) Prot. nr. 12814/2024 del 29.2.2024, attualmente in attesa di risposta, al fine di comprendere le dinamiche tra Acea ATO 2 S.p.A., Flavia Servizi S.r.l. e il Comune di Ladispoli.

Quindi, di seguito le seguenti riflessioni da parte dei Tre Amici al Bar con l’ obiettivo, ci auguriamo, di sensibilizzare tutta la P.A. e, quindi, tutti i Dipendenti Pubblici al rispetto e la corretta osservanza del Codice di comportamento vigente, anche per erogare, sempre, un servizio istituzionale adeguato a tutti i Cittadini che si rivolgono, garbatamente, con istanze per avere delle risposte nei termini di Legge.

Al riguardo, tra l’altro, ci sembra impossibile solo pensare che la Pubblica Amministrazione, non formi sempre puntualmente e/o costantemente, con corsi di aggiornamento e documentazione relativa, tutti i Dipendenti Pubblici, tenuto anche conto della consistente “Spesa Pubblica”. Ci domandiamo, non solo per l’accesso agli atti, ma perché sollecitati da più parti sul buon andamento amministrativo, Dipendenti Pubblici, in particolare se hanno funzioni superiori dovute alla posizione gerarchica, quindi, se è possibile che ancora oggi alcuni Dipendenti Pubblici ignorino i Presidi normativi di legge vigenti nella Pubblica Amministrazione, visto anche tutte le norme che il Legislatore emana puntualmente?

Ciò posto, evidenziamo quanto segue.

1. La Nostra Costituzione della Repubblica Italiana all’articolo 1 recita:  ” L’ Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”. Inoltre, la Nostra Costituzione della Repubblica Italiana, all’ articolo 54 recita: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

2. Al riguardo, il Nostro Legislatore per quanto riguarda i c.d. “Dipendenti Pubblici” ha emanato due presidi molti importanti in ordine al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ovvero il D.P.R. 16.04.2013 n.62 – Regolamenti recante il Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n.65 (G.U. 04.06.2013 n.129)e, successivamente, ha integrato il Codice de quo con l’emanazione del D.P.R.  n.81  del 13.06.2023 –

Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici,0 a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – (G.U. n.150 del 29-6-2023), in vigore dal 14.07.2023.

3. Quindi, anche con riferimento alle eventuali lamentele che, purtroppo, si possono verificare sia tra i Cittadini ed anche all’ interno della Pubblica Amministrazione, il suddetto D.P.R. n.81/2023, in particolare, ha anche disciplinato,  l’utilizzo delle tecnologie che l’utilizzo dei mezzi di informazione e social media, rispettivamente con l’ articolo 11 bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) e con l’ articolo 11 ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media).

4. Inoltre, i Tre Amici al Bar ritengono fondamentale, il corretto rispetto e/o l’osservanza, puntuale,  dei Presidi Normativi sopra menzionati, al fine esclusivo di garantire un idoneo Servizio al Cittadino, laddove ogni qual volta si trova ad interferire e/o interloquire, per qualsivoglia motivo sottostante, con la Pubblica Amministrazione, rappresentata dai Dipendenti Pubblici.

5. Quindi, ci domandiamo come avviene la c.d. “Gestione del Personale” e, contestualmente comunichiamo che il mobbing consiste in una serie di condotte aggressive e persecutorie poste nel luogo di lavoro, che hanno come obiettivo l’emarginazione della persona che ne è vittima; autori di tali condotte possono essere tanto il datore di lavoro (mobbing verticale), quanto altri colleghi allo stesso livello (mobbing orizzontale). Difatti la giurisprudenza ha indicato come elementi costitutivi del fenomeno del mobbing:

  • le condotte persecutorie, poste in essere nei confronti della vittima in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo;
  • l’evento lesivo della dignità e/o della salute della vittima;
  • il nesso di causalità tra le condotte persecutorie e il danno patito dal lavoratore;
  • ’intento persecutorio che lega le singole condotte persecutorie poste in essere.

Infine, una recente sentenza, la n. 32770/2024, la Terza sezione della Cassazione penale ha confermato che le condotte che dal punto di vista civilistico integrano il fenomeno del mobbing sono riconducibili, sul piano penale, al reato di stalking previsto dall’articolo 612 bis c.p.

6. Concludendo, inoltre, si evidenzia che “il Legislatore, per salvaguardare i Cittadini che lavorano nella “Pubblica Amministrazione” e nel settore “Privato”, ha emanato il Decreto Legislativo n.24 del 10.03.2023 (pubblicato in G.U. n.63 del 15.03.2023) – che è entrato in vigore il 30.03.2023 – “Whistleblowing attuativo della Direttiva Europea n.1937/2019. In sintesi, dal combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2 del citato Dlgs.n.24/2023 si ricava che: “il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorita’ Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni Normative Nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Quanto sopra, ai sensi dell’ articolo 118, quarto comma, della Nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera DEMOCRAZIA.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao